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Patologia Giudiziaria

Su una appropriazione indebita della legge della interpretazione giuridica

Appropriazione indebita esclusa per l'avvocato che intasca i soldi recuperati per conto del cliente suo debitore. Sezione seconda, sentenza n. 18030/10; depositata il 12 maggio.
Il cliente non paga e l’avvocato trattiene per sé i soldi che ha recuperato per conto dell’assistito in base al mandato ottenuto: va esclusa l’appropriazione indebita se risulta certo, liquido ed esigibile il credito che il professionista vanta nei confronti del mandante. Lo precisa la sentenza 18030/10, emessa dalla seconda sezione penale della Cassazione.

Incompiute a rischio. Il mandato prevede che il legale recuperi anche per via giudiziale il credito che l’azienda X vanta nei confronti di Y: il professionista provvede, ma poi intasca la somma “a copertura” del debito che X ha verso di lui. E ora è assolto dall’accusa di aver commesso il reato punito dall’articolo 646 Cp: bocciata la tesi della parte civile X secondo cui nell’ambito penalistico non potrebbero essere applicate le regole civilistiche sulla compensazione. Perché non si configura l’illecito? Il credito del difensore risulta determinato nell’ammontare e non controverso nel titolo, è dunque legittima la ritenzione della somma in compensazione (o in garanzia): manca, infatti, «l’ingiusto profitto» che si configura soltanto se il professionista, nel trattenere per sé i soldi del cliente, intende realizzare una pretesa che non è compiuta, cioè non definita in termini di certezza, liquidità ed esigibilità. E che quindi dovrebbe essere fatta valere unicamente con i mezzi legali offerti dall’ordinamento (Cassazione 6080/09; 45992/07, arretrato 8 dicembre 2007; 1746/85).
Divieto escluso. Irrilevante il richiamo della parte civile X all’articolo 44 del codice deontologico forense, che come norma di rango secondario potrebbe risultare rilevante solo per eventuali conseguenze disciplinari (cfr. il testo del codice nell’arretrato 23 gennaio 2007). Fuorviante, poi, il riferimento all’articolo 2235 Cc, che non vieta la compensazione dei debiti tra cliente e professionista, ma proibisce all’avvocato di trattenere gli atti e le scritture ricevute da chi non paga gli onorari, i diritti e le spese (in tal caso è l’Ordine forense che tenta di pacificare i contendenti).

dato che il nome "appropriazione" è retto, giuspenalisticamente, dal predicato "indebita" (predicato definito, "in gergo", "antigiuridicità speciale"), e che, per conseguenza (quoad punctum) il reato sussiste se sussista quel predicato, non sussiste se sussista il predicato contrario:

è stravagante, il richiamo, per la esclusione del reato, del "profitto" e della sua (non) "ingiust"izia, rispetto agli elementi della fattispecie, che non lo conoscono...
la interpretazione, "additiva", del giudice, è eloquio avulso, dalla legge, e, se "azzecca", lo fa solo da indovino...

non è meno, nè in diverso modo, extravagante, nella interpretazione, (stavolta) "sottrattiva", la "parte civile", che:
quel predicato, di "antigiuridicità", "speciale" proprio perché vive di tutte, o muore in tutte, le antigiuridicità e giuridicità dell'ordinamento...
predicato che, quindi, è li per aprire la fattispecie a tutti gli apporti di esso....
quel predicato, tuttavia, espunge, elucubrando misteriosamente che "nell'ambito penalistico non potrebbero essere applicate le regole della compensazione"...

eppure, per esso (predicato), alias "elemento normativo extrapenale" della fattispecie, solo alla stregua degli artt.1241 ss, per i quali, due debiti, tra due persone, si estinguono per le quantità corrispondenti, dal giorno della loro coesistenza ...
per i quali, quindi, non deve dare alcunché, e non dando non se ne "appropria" (se non "debitamente"), chi non potrebbe avere altrettanto da chi abbia cessato di dover(glie)lo dare..
(solo alla stregua di quegli articoli), la "appropriazione" sarebbe debita o indebita, ...
Pietro Diaz

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