“PARI O DISPARI” IN CASSAZIONE
“Vaff…” , per sentenza di Cassazione Penale (Sezione Quinta, 2007) , che annulla senza rinvio una (doppia) condanna su impugnazione dell’imputato, non darebbe reato di ingiuria, perché, l’ottativo (eufemisticamente), sarebbe ormai entrato “nell’uso” linguistico, ed avrebbe perduto ingiuriosità, per ciò esso, lanciato da un consigliere comunale su un vicesindaco con intenzione e scopo e modo offensivi, sarebbe tuttavia da assolvere, perché il “fatto non sussiste”.
La quale formula, invero, supporrebbe la mancanza “naturalistica” del “fatto”, del quale la sentenza, al contrario, ha supposto l’esistenza (“vaff…” sarebbe “uscito”), onde essa avrebbe dovuto “sonare” assoluzione:
o perché il “fatto non è previsto dalla legge come reato”: ove legge sia, anche, quella, “sociale”, dell’uso linguistico, incorporato, per richiamo, in quella giuridica, e che avrebbe tolto, al verbo, lo stigma dell’ ingiuria (su questo piano, di normatività sociale, “extragiuridica”, non sarebbe errato pensare ad una “desuetudine” che abbia abolito una “consuetudine”, diffondendosi poi nella normatività giuridica);
o perché “il fatto non costituisce reato”: per mancanza di taluno degli elementi che lo costituiscano, l’ingiuriosità del verbo, osservata (non rispetto alla “fonte”, la legge sociale e giuridica, come detto, sibbene) quale condizione della offensività della condotta, della attitudine di questa (con altro) a causare l’evento dannoso, quale elemento del fatto, appunto ).
Formule, entrambe, supponenti la esistenza (naturalistica) del “fatto”, del tutto inomissibili (pur alternativamente) in specie, e che, così trasgredite (benché attengano nozioni scolastiche, del diritto sostanziale e processuale penale), non accreditano la sentenza (la quale per giunta, con la sua formula, che togliendo il fatto ha “tolto l’onore” sua parte, ha precluso all’offeso perfino il risarcimento civilistico: art. 652 c.p.p.!), della “Suprema Corte”, (detta) organo della “nomofilachia”, teso alla applicazione e imposizione incessanti della scienza giuridica quale vettore dell’ordinamento giuridico, sua forma concreta.
E tuttavia, le questioni che interessano sono altre, e ben altre.
La prima:
perché mai, se l’”uso” gli avrebbe tolto ingiuriosità, il verbo sia stato usato per ingiuriare, ed abbia ingiuriato, secondo il racconto processuale dell’accadimento, escludente differenti “accezioni ” di esso, presso l’agente ed il paziente.
Salvo che, questi, siano estraniati dal contesto d’uso, ma, se lo fossero, aprirebbero la sottoquestione, “demoscopica”, se siano “soli o accompagnati”, e, in questa ipotesi, con quale “densità”, e, ove questa raggiunga rilievo statistico, se non si palesi erronea la ricognizione dell’”uso”, in sentenza, l’interpretazione della legge sociale (e, per implicazione, di quella giuridica).
La seconda:
la sentenza (certo non perché improvvisamente assalita dal timore di istigare a quell’uso, ma perché, evidentemente, “perplessa”), ha peraltro precisato che la iningiuriosità del verbo secondo l’”uso” (scilicet: e quindi l’uso!) agirebbe “tra pari”, non tra impari.
Ma non agendo, l’”uso”, tra questi, essa avrebbe dovuto misurare due quantità, una dei pari, una degli impari, confrontarle e, quando la prima fosse risultata minore (in vero, in un Paese di impari attuali e potenziali, a conta sommaria, essa potrebbe approssimarsi allo zero), minore del suo contrario, dell’ “ uso” ingiurioso, sarebbe risultato quello in ingiurioso, uso, per ciò, forse, appena locale, dialettale, ben altro che sociale e commisurabile, per estensione, alla legge giuridica incorporatrice (se “generale” e, e anche per ciò, “astratta”, e comunque, se penale, ad estensione statale, nazionale, secondo implicazione, in vero tacita, della stessa sentenza: l’osservazione antecedente, ovviamente, non porta ad estromettere, dalla applicazione penalistica, sostanziale o processuale, “localismi nomologici”, normatività giuridiche ed extragiuridiche particolari, che le generali necessariamente assumano).
E, conseguentemente, avrebbe dovuto avvertire che l’”uso”, ingiurioso o iningiurioso, del verbo ( di ogni “segno” invero: per “totipotenza” espressiva “innata”), è sempre particolare, concreto, è non più che atto dell’occasione e della sua situazione, solo per ciò tale:
d’altronde, alla luce della legge incriminatrice, che rimettendo la condotta, tendenzialmente, a qualunque mezzo (art. 594. 1, 2, 595.1 c.p.), dando al reato “forma libera”, vincolata solo a quella concretamente assunta, dando alla condotta idoneità commissiva del delitto ( causalità) alla stregua dell’evento dannoso che cagioni, relativizza l’”ingiuria”.
E, se mai avesse avvertito, essa, di cacciarsi in un vicolo cieco nell’intento di evadere dalle fattispecie (astratta e concreta), di sciogliersi dai loro vincoli, per una “giustizia del caso singolo”, avrebbe potuto rifugiarsi in quel mozzicone di “fatto” (di reato) che, perduto l’evento dannoso per amputazione, da qualche tempo sadicamente “festeggiata” in Sede ( la legge in vero vorrebbe che l’ingiuria “offend(a)…”), animato da inalazioni di “reato di pericolo” (in vece che “di danno”), rarefatta altra residua materia (fattuale e normativa), avrebbe “ineccepibilmente ”licenziato un giudizio di assenza di “pericolo concreto” in reato di “pericolo concreto”, non “astratto”!, e così la assoluzione del consigliere comunale (che la sentenza, in vero, declinando che “il fatto non sussiste”, avrebbe dovuto rimettere al giudice del rinvio e del merito, ex art. 620. 1 a), l) c.p.p., a meno che l’insussistenza del fatto fosse “riconosc(ibile)”, ex art. 129.1 c.p.p.: si è visto, sopra, quanto…!); e avrebbe esentato dal calvario dell’”uso”.
Ma ciò che identifica la sentenza non è tanto la fragilità “tecnologica” (premette “usi” generali e conclude in usi: scilicet atti, particolari, senza, o dando mostra di non, avvedersene), quanto la consistenza culturale dell’ “indotto”.
L’assunto che il verbo “vaff…” sarebbe ingiurioso tra impari, mentre fa demoscopia di realistiche imparità, sembra ad un tempo volerle, conservare e moltiplicare:
allorché si arroga il potere di designare pari e impari, al cospetto del principio giuridico (e pregiuridico), “ di stanza” in art. 3 cost,, che, assegnando ad (anzi dichiarando di) ognuno, “pari dignità sociale”, “ugua(glianza) davanti alla legge”, glie lo negherebbe, o toglierebbe, semmai rimettendolo (ma in forma di “dovere”, e per fine opposto, della rimozione della disuguaglianza: art. 3.2 cost.), alla “Repubblica” ( della quale, se l’assuntore fosse parte, non agirebbe da controparte), e alle “formazioni sociali …ove si svolge la personalità”(art. 2.1 cost.).
E allorché, perfino, parificando sparifica:
dall’imparità sorge, e ad essa punta, l’ingiuriante che sottometta l’ingiuriato, all’imparità (ulteriore) è ridotto questo, spogliato dell’onore, rispetto a chi lo conservi, all’imparità è costretto l’ingiuriante di questo, punito, rispetto all’altro, impunito, e così via…..
Una sparificazione crescente, alla sommità della quale siede l’assuntore, lungo la quale il principio, della promozione degli uguali, della rimozione dei disuguali, si inverte: ne è segno minore, se non trascurabile (dinanzi ad altri), che, al minimo cenno di attacco dell’onore dell’assuntore, o dei suoi “pari” ( corpi armati, forze armate, polizie d’ogni specie, organismi militari in genere, non civili, in vero) quando pure le ingiurie non si appellino “oltraggio” (a rigonfiamento anche propagandistico dell’offesa), o, di più, “vilipendio”, o (per apposita storpiatura giudiziaria dell’offesa o del suo nome), “resistenza” , oggi in piena ascesa, a rimpiazzo dell’oltraggio al poliziotto, “abrogato” ( si noti, perché sparificasse meno lui dal “civile”, e che la resistenza sparifica ben più; d’altronde, “allo stadio”, la resistenza ad un poliziotto, “speciale” di quella “comune”, ha una “tariffa penale” prossima a quella dell’omicidio: si ( e affinché si) abbia un’idea, dunque, del valore, comparato, della “divisa”!), la reazione punitiva è feroce, intransigente, la moneta risarcitoria “iperivalutata”.
Questo (appena cennato) l’“indotto”, che bene identifica, culturalmente, la sentenza. Il “diritto” della quale, per ciò, complessivamente, non potrebbe imitare di più, essere di più, il suo “rovescio”.
Jusdiaz - letteratura possibilmente scientifica
Patologia Giudiziaria