Ma che si dice, penalisticamente, sul “caso Welby”?
La liceità giuridica ( per il diritto statale, non per quello, ad esempio, ecclesiale) del suicidio ( “consumato” o “tentato”: vd. l'art. 580 del codice penale, che vieta solamente la induzione, per “determinazione” o per “istigazione” o per “agevolazione”, del suicidio, avvenga o no, questo) esclude necessariamente (le categorie del diritto si connettono e si implicano immancabilmente) il dovere di vivere e, correlativamente, il divieto di morire (di propria mano). Essa, per ciò, include il “diritto” di morire ( che, simmetricamente e significativamente, il diritto ecclesiale esclude). D’altronde, la reazione giuridica (sanzionatoria) ad atti di induzione del suicidio è più tenue (in genere) di quella all’omicidio “comune” (art. 575 c.p.) e più tenue (in genere) anche di quella all’ ”omicidio del consenziente” (art. 579 c.p.). Ciò perché, se l'induzione del suicidio fosse definibile “omicidio” (nel “caso”, in vero, si è gridato al secondo senza neppure indagare se vi fosse la prima: così tal Fini Gianfranco), lo sarebbe impropriamente, per traslato, laddove propriamente lo sarebbe l' omicidio, “comune” o “del consenziente” : solo di questo, al confronto interesteriore, potrebbe dirsi che “cagion(i) la morte di un uomo”, nella assonanza perfetta, inoltre, della lettera del codice (art. 575 c.p.). E comunque perchè l'induzione, per quanto illecita, di un atto lecito (il suicidio), sarebbe assai distante, giuridicamente, dal compimento di un fatto interamente illecito (l'omicidio). Tutto ciò, peraltro, ad un tempo, segnala la flessibilità giuridica del divieto di uccidere, simmetricamente a quella della volontà di non essere uccisi, come appare quando si consenta l’omicidio, o, di più, si invochi al suicidio. Le uccisioni suddette, d'altronde, hanno per oggetto la “vita di un uomo” e per verbo la sua negazione (“guarda caso”: necatio), per induzione della morte; non hanno, per oggetto o per verbo, la dilazione di essa, che avanzasse “autodeterminata”, pronta ad “uccidere” di propria mano (per l'insieme dei suoi fattori, in vero). Al punto, materiale e lessicale, che, la interruzione della dilazione (lo stacco della “spina del respiratore” nel “caso Welby”) , non “cagiona la morte di un uomo” , che implica (anche al suono della surriferita previsione ), l'eterodeterminazione ( anche per ciò, chi parli, come molti, di “eutanasia”, dove letteralmente la morte sarebbe data, dolcemente, non presa, lo farebbe a sproposito). Dunque chi interrompa la dilazione della morte neppure lessicalmente (nè “tipicamente”, alla luce, cioè, dei “tipi legali” delle “azioni” dei reati; e nemmeno materialmente) commetterebbe omicidio, “comune” o “del consenziente”, o indurrebbe suicidio: “ucciderebbe” ( peraltro, neppure la morte “autodeterminantesi” lo farebbe, in vero, se omicidio e suicidio, letteralmente, ascrivono la necatio vitae al “simile” (omos) o all’identico (suus) dell'ucciso, la ascrivono solamente al “fattore umano”). Corrispettivamente, non consentirebbe ad omicidio, né invocherebbe al suicidio chi, stretto dalla morte, ne rifiutasse la dilazione. Poiché qui, in somma, nulla tenderebbe a cagionare la morte della vita, tutto tendendo, all’inverso, a “cagionare” la vita della morte. E nemmeno per l'equivalenza tra il cagionare ( alcunchè) ed il non impedire (che alcunchè sia cagionato o si cagioni), incriminata dall'art. 40.2 c.p., si potrebbe imprimere, alla interruzione, illiceità, giacchè, da un lato, se essa, per quanto detto, non “cagiona la morte” , non la cagionerebbe il suo equivalente; da altro lato, cagionare e non impedire (il cagionamento) sono equiparati, nel divieto indicato, in quanto possano, omessi, assicurare la vita, non in quanto non differiscano la morte. Dunque non si ha un solo reperto giuridicopenale per ritenere la illiceità della interruzione della dilazione della morte ( per ciò sorprende che un “professore di diritto penale”, interrogato da una “radio nazionale” poco dopo la notizia che, sedato da una anestetico, staccato dal “respiratore”, Welby, magistrale filosofo del trapasso in vero, si sarebbe sfilato dall'ultima presa della vita, enfaticamente risponda che, il fatto, costituirebbe reato, di “omicidio del consenziente” e di “induzione al suicidio”! E senza nemmeno sospettare, oltre altro, la irriducibile alternatività, formale e materiale, dei due reati; a parte la singolarità dell'accostamento, ad essi, che l'interrogato fa, della “scriminante dell'esercizio del diritto e del consenso dell'avente diritto”, dalla “nostra giurisprudenza applicati restrittivamente”, parrebbe plaudire, come se avessero che fare con i due reati, dato che l'efficacia scriminante del “consenso” rinviene in essi un limite esplicito, mentre “l'esercizio del diritto”, o replica stonatamente quello, dal lato del consenziente e del consentito, e ne avrebbe la stessa efficacia, o, nel richiamo, è del tutto incomprensibile). Ora interessa stabilire se si abbia illiceità del contrario della interruzione, della sua omissione, se l'interruzione cioè sia obbligatoria. Chiesta dal morituro, che ne avesse facoltà giuridica, omessa, dal dilatore della morte, sarebbe lesa la facoltà, un diritto (nella connessione delle categorie giuridiche sopra cennata); e già per ciò sarebbe illecita. E che il morituro abbia quel diritto, si trae, presto, dal rilievo del suo “diritto di morire” (implicato nella liceità giuridica del suicidio, sopra illustrata), e, inoltre, dal rilievo che, soggiacendo, la dilazione della morte (supposta “trattamento medico”) al suo “consenso informato”, se egli ha il potere di permetterla ha (ovviamente) quello (di rifiutarla o) di interromperla. E da ciò è traibile la illiceità giuridica della dilazione (non interruzione), rifiutata, della morte: l'omissione della interruzione, se non fosse vietata, (a questo livello di osservazione formale) non sarebbe permessa. D'altronde, l'obbiezione che quel diritto, semmai, avrebbe origine nella facoltà (giuridica) di compiere “atti di disposizione del proprio corpo” prevista nell'art. 5 del “codice civile” ( il codice delle libertà civili ), di prestare “consenso” ( secondo le parole della scriminante, connessa, dell'art. 50 c.p.) ad atti di “diminuzione della integrità fisica” , purchè non “permanente”, errerebbe gravemente, giacchè il limite, della “diminuzione permanente della integrità fisica”, implica e postula immanenza della vita, il contrario del presupposto, l'imminenza della morte ( l'ulteriore limite, della facoltà in art. 5 c.c., della “contrari”(età) degli “atti di disposizione....alla legge...”, riferito a legge penale, per quanto detto sulla inconfigurabilità dell'omicidio o della induzione del suicidio, è da escludere). E l' obbiezione, inoltre, che, quel diritto, avrebbe origine in quello (“fondamentale”), dell'art. 32.1 cost., alla “salute”, la quale, per “trattamento sanitario” che la assicurasse, potrebbe essere imposta, essere “obbligato(ria) .....per disposizione di legge”, errerebbe nello stesso modo, da un lato, perchè una “disposizione di legge” penale, per quanto detto, mancherebbe, da altro, (risolutivamente, e se ne ha bisogno nel guazzabuglio interpretativo sorto in proposito), perchè, quel trattamento, implica l'immanenza della vita (che sia “salvifico”), il contrario del presupposto, l'imminenza della morte (come l'equiparazione del “non impedire” al “cagionare”, sopra vista). Pietro Diaz
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