jusdiaz - letteratura possibilmente scientifica
Teoria

Dolo (dell’evento) non intenzionale:“diretto”,“indiretto”,“alternativo”,“indeterminato”,“eventuale"

P.Diaz La formula “dolo intenzionale” definisce, nel predicato, l’intenzione dell’agente e della (sua) azione ad un evento: definisce l’agente intento ad una azione intenta ad un evento. Se l’intenzione è materializzata (per alcuna etiologia, quella dell’”agente concreto”, o dell’”agente astratto”….) nell’azione verso l’evento, prevede questo possibile, probabile, certo. La formula “dolo intenzionale” definisce dunque la previsione dell’evento possibile, probabile, certo. Inoltre (in forza del predicato) la volontà di esso. Anche a tale evento, omologato col dolo, può essere dato lo stesso predicato: intenzionale. Intenzionale e finale, ove determinasse, quale fine, l’agente, alla azione che lo causasse. Se la causazione dell’evento intenzionale, con dolo intenzionale, comporta la causazione di un evento mediale, anche questo è preveduto e voluto dall’agente, quale mezzo della causazione dell’evento intenzionale. E alla previsione, anche esso è possibile, probabile, certo, come quello intenzionale. Ed anche esso è (mediale ma) intenzionale, se media la materializzazione della intenzione. Ed anche il dolo inerente è (mediale ma anche) intenzionale. Dunque, all’osservazione, dolo ed evento intenzionali, finali o mediali, sono omomorfi, omologhi, corrispondenti. Ora, come si legittimi (teoricamente) la definizione (“dolo diretto”, dunque evento diretto etc. ) di essi che, obliterando quella legale (“il delitto è doloso o secondo l’intenzione”: art. 43.1 c.p.), vaga unilateralmente, scombinando la relazione ontologica e gnoseologica ora tra la previsione ed il suo oggetto, ora tra la volontà ed il suo oggetto, ora entrambe (…..evento possibile o probabile ma non certo, evento certo non possibile nè probabile….); oltretutto, nemmeno prestabilendo un criterio: tale (possibile, probabile …), l’evento, dinanzi alla realtà soggettivata dallo spettatore critico, o dall’agente concreto o astratto, od oggettivata in sé stessa, tutte congegnanti previsioni nomologando ognuna a suo modo? Scombinando, e per giunta minacciando di deviare o svisare ognora i presupposti legali della imputazione soggettiva del fatto. Come essa, definizione, si legittimi, si domandava, è oscuro. Se la causazione dell’evento intenzionale, con dolo intenzionale, comporta la causazione di un evento conseguenziale, anche questo è preveduto e voluto dall’agente, quale conseguenza della causazione dell’evento intenzionale. E alla previsione, anche esso è possibile, probabile, certo, come quello intenzionale. Ed anche esso è (conseguenziale ma anche) intenzionale, se (per)segue la materializzazione della intenzione. Ed anche il dolo inerente è (conseguenziale ma anche) intenzionale. Dunque, all’osservazione, dolo ed evento intenzionali, finali o conseguenziali sono omomorfi, omologhi, corrispondenti. La definizione di essi (“dolo indiretto”…) è illegittima al pari della precedente, e per le stesse ragioni. Sono pertanto intenzionali gli eventi finali mediali o conseguenziali (se per i primi due il teorema è empiricamente esatto, giacchè l’agente pare agire intento all’evento finale tanto quanto all’evento mediale, prevedendoli e volendoli medesimamente, è esatto anche per il terzo, giacchè la sua conseguenzialità, ovviamente, non è che, o è anche, condizionalità, dell’evento finale, e non può non riflettere, e ad un tempo avere, l’intenzione, prevedente e volente, di esso. A riprova: se l’evento finale è, per definizione legale, “secondo l’intenzione”, altrettale essendo il dolo che, materializzandosi nella azione, lo causa, potrebbe essere “oltre l’intenzione”, oppure “contro l’intenzione” (tale la terminologia in art. 43 c.p.), l’evento mediale? Quando lo fosse, sarebbe evento preterintenzionale o, rispettivamente, colposo; mai doloso. Dunque esso è intenzionale, preclusa, d’altronde, l’evasione dal campo semantico del predicato, dato che esso è fermamente delimitato dal segno, l’intenzione, fuori della quale (“oltre” o “contro”) non si avrebbe evento doloso. Né, corrispondentemente, azione dolosa né dolo. Altrettanto è asseribile rispetto all’evento conseguenziale. Che, poi, scolasticamente, l’evento finale sia appellato “diretto”, quello mediale o conseguenziale “indiretto”, niente male. Purchè sia chiaro, e chiarito, che mentre non si innova nel genere, dell’evento, “intenzionale”, e nel riflesso ed omonimo genere del dolo, mentre non si fa legislazione, usurpativa di potere (che, in vero, seduce tanto, la “giurisprudenza”, sempre in caccia, di frodo, del dolo, nella preterintenzione o nella colpa, o in altro), mentre non si priva di scopo, se non bizzarramente teleologando, l’evento mediale o conseguenziale (perfettamente in grado, ontologicamente e gnoseologicamente, di essere fini a fine) condizionanti lo scopo dell’evento finale: si dipana, solamente, linguaggio cinetico, cinematico (“diretto”… indiretto”…), a prò della didassi ( Manzini V. (Trattato del Diritto Penale Italiano, Ed. 1981, Vol. I, p. 773 ss.) appella il dolo “accessorio”, quando investa quanto, costituente reato, sia necessario medialmente (secondo la terminologia qui avanzata) alla causazione dell’evento del dolo principale. Accessorio e principale, nella Sua lingua, sono apprezzabilmente definitori, entro il dolo, lo sarebbero anche entro l’evento, se vi fossero estesi. A Suo avviso, peraltro, la loro definizione sarebbe preclusa, quando il dolo “accessorio” abbia ad oggetto un elemento della fattispecie complessa, costitutivo o circostanziale. Effettivamente, in tal caso, l’accessorio diverrebbe, per inerenza alla “fattispecie legale”, in vece che a quella “giudiziaria” dell’altro caso, principale). Laddove è inammissibile che tra i predicati di quegli eventi (vieppiù dell’evento finale), compaia uno (ripetutamente apposto da oramai tracotante “giurisprudenza”) che, temerariamente, dice “eventuale” ognuno di essi, altrettale il dolo inerente, quando non sia certo, ma sia possibile o probabile….! Nemmeno sospettando che, già nella etiologia dell’agente concreto o di quello astratto, o dello spettatore critico, o della realtà oggettivata, l’evento, finale mediale o conseguenziale, nella poliedrica previsione, potrebbe addirittura sommarli, quei predicati; affatto inidonei, pertanto, a differenziarlo, tanto più a moltiplicarlo. Per giunta, siffatta “giurisprudenza”, sempre più stabilmente dissolvendo la remora, di omologante “dottrina”, che predica l’”evento eventuale” , quale oggetto di “dolo eventuale”, costantemente abbinato, tuttavia, all’evento finale, quale oggetto di dolo intenzionale, o, al meno, “diretto” ( per la dottrina di Manzini [op. loc. cit.], il dolo che investa un evento conseguenziale, che per ciò non sarebbe accessorio, sarebbe, come l’evento, dolo “eventuale”, quale sottospecie del dolo indeterminato; che, a sua volta, si avrebbe quando il dolo non abbia previsto un evento, ma più eventi, che voglia alternativamente o cumulativamente, e possibil(probabil)isticamente. Dove, chiaramente, “eventuale” mai sarebbe l’evento mediale, a sottolineatura, forse, di una necessità etiologica. D’altronde, la locazione dell’evento eventuale, e del dolo relativo, nell’evento conseguenziale e nel dolo relativo, di essi sotto il dolo indeterminato e gli eventi relativi, non segnala bastantemente, anzi nega, che, questi, siano comunque eventi finali, non conseguenziali, e intenzionali). Così che, evento finale e dolo intenzionale (financo l’evento conseguenziale intenzionale) lasciano ognora la scena, del delitto, doloso perché “secondo l’intenzione”, allontanati da eventi, e loro inerenze “psicologic[he]” (nel senso della rubrica dell’art. 43 c.p.), “oltre” o “contro” l’intenzione (se non “oggettivi”ex art. 42.3 c.p.), ben dissimulati dal complice predicato. Orbene, già la cacofonìa, sorgente dall’”evento eventuale”, annuncia la cacologìa: - se il predicato (lessicalmente) designa prognosticamente l’incerto futuro, o, diagnosticamene, l’ignoto presente o passato, dell’evento, non può designare il presente, o il passato, noti e dati, di esso (salvo che pretenda a designare il futuro che, divenuto presente, formi il passato: a designare l’evento futuro che, avvenendo, quale presente, formi al passato il dolo inerente: in questa “predicazione”, l’evento genererebbe il dolo, follemente incurante della necessità, ontognoseologica, dell’opposto!). - se li designa, attende dimostrazione che, già per improntitudine semantica, esso possa differenziare l’evento (con quanto gli inerisca: l’azione, il dolo etc.), o sé stesso, nel novero, sopradelineato, degli omologhi (se davvero volesse emendarsi, il “cacofonologismo”, potrebbe andare a battezzare gli eventi, mediali o conseguenziali, suddetti, non necessariamente, solo possibil(probabil)isticamente, “eventualmente”, condizionanti la causazione dell’evento finale. Essi, tuttavia, non sarebbero meno intenzionali degli altri).

Jusdiaz - letteratura possibilmente scientifica

Teoria