Su taluni “calderoli” della Repubblica
P.Diaz Per la legge, italiana, di ratifica e di esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (l. 654/1975): “chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale od etnico” (ideuzze che, tanto per misurarne il “calibro” culturale, la “portata” causale, stettero sùbito prima e sùbito dietro tutti gli assolutismi, a loro volta sùbito prima e subito dietro tutte le “distruzioni di massa”, puntualmente figliate) “salvo che il fatto costituisca più grave reato” è punito mediante reclusione; “chi incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, è punito allo stesso modo; “chi incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, è punito mediante (maggiore) reclusione. Sarebbe arduo sottrarre, alla presa semantica, e incriminatrice, di questa legge, il gesto di tale Calderoli Roberto, detto (e in vero fatto) “ministro per le riforme”, che (oramai è notissimo) in (tele)visione nazionale ed extranazionale (più o meno contemporaneamente sarebbe stato “diffuso” in Libia, in Pakistan, in Nigeria, altrove, così che, se, in teoria giuridica, l’evento del reato fosse dato dal “recapito”, del gesto, esso sarebbe avvenuto in territorio italiano ed estero: raro fenomeno, se non garbuglio, processualpenalistico!), sciorina un panno intimo (appellato “esotericamente” T schirt), appostato sotto una camicia ed una giacchetta parvenues, ed effigiante vilipendiosamente “Maometto” (Taluno, acclamato profeta dalla religione musulmana, come Altri da altre religioni, inflattivi e competitivi dunque, purtuttavia, ciascuno), prodigiosamente fondativo del (rispettivo) “ sentimento religioso” ( non meno edificante immaterialmente, nella storia dei popoli, dell’ edificio materiale, non meno sensibile e vulnerabile, per ciò, di questo). Sarebbe arduo, si diceva, sottrarre il gesto, e il gestante, a quella presa ( per ciò una associazione di maomettani in Italia lo avrebbe denunciato), e non sarebbe giusto, visto che la (tutt’altro che innocua) Tshirt, capsulante (forse a malavoglia ) il “ministro per le riforme”, ha attestato la presenza del germe patogeno del nazifascismo, forma e forza generale di ogni discriminazione, tra le pieghe del Governo italiano! Per la stessa legge, nodimeno, “ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi etnici, nazionali o religiosi”; e “chi partecipa” ad essi “o presta assistenza alla loro attività” …sono puniti mediante (ancor maggiore) reclusione. E, ove si mediti che la “forma partito” raramente riflette l’indole della accolta umana che ammanta, la quale per ciò, “informalmente”, anziché “concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (come dovrebbe, per il criterio di legittimità, in art. 49 cost., dei partiti quali associazioni di cittadini: metodo del moto interno, di essi, contrario, ad esempio, al leaderismo, attivo e passivo, e del moto esterno, contrario, ad esempio, al maggioritarismo autoritario), potrebbe correre ad assolutizzare (imporre) nella “politica nazionale”, sé stessa, la sua identità culturale, sovente (per giunta) inferiore se non infima ( è “democratico”, all’opposto, il metodo che dialettizzi e sintetizzi costantemente, dentro e fuori, tutto e tutti), e correre, quindi (quella accolta), fatalmente, alla discriminazione di ogni diversità e diverso, preparandone la sottomissione. Ebbene, quando ciò si mediti, sarebbe arduo, e non sarebbe giusto, per la ragione indicata, sottrarre la “forma partito”, travisante da (troppo) tempo il “ministro leghista” Calderoli ed i suoi accoliti, almeno quelli “parlanti” l’idioma (intestinale) di tal “Borghezio”, alla presa semantica, e incriminatrice, della legge suddetta (servente quella costituzionale, dell’art. 49 cit., nonché dell’art.18.1: associazioni che abbiano fini vietati dalla legge penale). E’ prevedibile che sarà meditato anche da Procura della Repubblica in Roma, che, finora, avrebbe attribuito, al ministro in Tshirt ( che osserverebbe, e farebbe osservare “ai suoi”, la legge fondamentale dello Stato, cui avrebbe “giurato fedeltà”, assai meno del musulmano che le avesse giurato infedeltà), la violazione della legge, del codice penale , ove non permette che, col vilipendio (tanto meno se avesse ribalta ministeriale) di chi professi la religione o un culto “ammesso nello Stato”, o col vilipendio di cose inerenti la religione o il culto, con l’offesa ad essi, sia offeso il “sentimento religioso”. E tuttavia, quella Procura, potrebbe, anzi dovrebbe, meditare altre “fattispecie”. Esibito un “intimo” inusitatamente vilipendioso di mezzo mondo, andrebbe guardato se, il fervore “espressivo” non sia stato anche “eversivo”, non sia sia volto alla commissione di “delitti contro la personalità dello Stato” (che stanno nel Libro Secondo, Titolo Primo, Capo Primo, del codice penale “fascista”: tragicommedia politica di questa “era”, ove germi del paraneonazifascismo, raggiunta da petecchie la vetta istituzionale, violano financo la legge dei padri). Orbene: chi “senza l’approvazione del Governo..compie ….atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra”, è punito mediante (tanta) reclusione ( se la guerra avviene con l’ergastolo). E, se la “esposizione a pericolo”, di una guerra, riflettesse (nozionalmente) l’astrattezza dei “giudizi di pericolo” invalenti nella giurisprudenza penale nostrana, poco potrebbe escluderla, nemmeno il (solo pubblicitario) flirt governativo con la Libia, o col Pakistan (tanto meno il fragile argine, non più che semantico, dell’ ”umanitarismo” dell’insediamento militare italiano in Nassiriya, per giunta al meno “dispercepito” dalla Sciia arrembante nei dintorni). Ma quando lo fosse, poiché la legge proibisce inoltre “gli atti ostili (che) siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero”, “ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni” ; ancor più “se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni” o “la rottura delle relazioni diplomatiche” : dati, perfino, gli assalti alle “rappresentanze diplomatiche” italiane, agli italiani, in quei Paesi (assalti che, oltretutto, rimpiazzano prontamente il “giudizio di pericolo” con ben più severo “giudizio di danno”), sarebbe arduo (salvo che si ardisse avanzare, a difesa, l’ “approvazione del Governo”: v.d. sopra ), e non sarebbe giusto, sottrarre l’ esibizione, e le sua funeste conseguenze, alla presa semantica, e incriminatrice, di questa legge (in art. 244 c.p.). D’altronde: la commissione dei suddetti delitti ha (mediatamente) “versato sangue” , in Libia e altrove. E, quando non si voglia accreditare, in proposito, un vicecapo del Governo italiano, per giunta “ministro degli esteri”, che non dubita, e anzi ritiene verosimile, il nesso “causale” ( detto penalisticamente), tra il gesto esibizionista e i morti, si dovrebbe comunque ammettere un nesso “condizionale”, meno (“etiologicamente”) che “causale”, (tuttavia) più che (di successione) “temporale” (il recente commento del leader libico, che evocherebbe a movente la oramai centenaria “campagna di Libia”, se fosse attendibile, apporterebbe non più che una “concausa”; d’altronde, sarebbe vero, e “causale”, il nesso, per il secondo dirigente di Al Queda). Or bene tal nesso non diverge da quello che descrive (e proscrive) la legge in art. 586 del codice penale vigente, per cui “ quando da un fatto preveduto come delitto doloso [sopra se ne è visto più d’uno] deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona”, ciò è punito mediante reclusione. Quanto al titanico medium “tiggiuno”, il suo “curatore” (se non per nomina, per gradimento, del Governo, come anche recente “candidatura” nella compagine segnalerebbe), il quale, già per avere offerto la ribalta alla probabilità (se non alla certezza intuitu personae ) dell’infausto streap, graviterebbe cupamente nell’area della “agevolazione” di quei delitti (più che sufficiente, per giurisprudenza nostrana, alla responsabilizzazione per colpa, in eligendo o in omettendo o in videndoante), per non avere impedito, coscientemente e volontariamente (fosse vero che “lo spettacolo” sarebbe stato preregistrato), la “rappresentazione”, per la stessa giurisprudenza senza risponderebbe per “concorso” (in tutti i delitti sopra visti). Ora, non sarebbe arduo sottrarre, il predetto, alla presa dei principi penalistici, e, anzitutto, sarebbe giusto?
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