Sulla "consequenzialità" interna al "fatto"
Tra azione ed evento, omissione ed evento, intercorre conseguenzialità, perchè sia ammessa l'imputazione del primo, e delle seconde, all'autore: l'imputazione oggettiva, dell'evento all'azione ed all'omissione, del primo e delle seconde all'autore, di tutti nel "fatto", dentro il fatto, all'or detto.
La conseguenzialità intreccia un rapporto, tra gli elementi indicati, di causalità, ciò è traibile letteralmente dall'art. art. 40 c.p.
Essa è lineare, se non rettilinea, "diretta", secondo il progetto d'azione o d'omissione, il progetto del fatto dell'autore..
Ma è assoluta? ammette e assorbe l'eventuale inconseguenzialità? dell'evento all'azione ed all'omissione? la ammette ed assorbe, l'inconseguenzialità, il "rapporto di causalità"?
Il diritto penale dà una risposta affermativa, che proietta in alcune figure di fatto, ostensive dell'inconseguenzialità dell'evento alla condotta, e tuttavia non negative della conseguenzialità e della causalità, della loro capacità di assorbimento della inconseguenzialità.
Sono figure rinvenibili negli artt. 82, 83, 116, 117 c.p., mostranti inconseguenzialità dell'evento, dall'azione e dalla omissione, cagionata, rispettivamente:
da errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del fatto, o da altra causa;
da inserzione di un programma di azione o di omissione verso un (reato) evento, innovativo o integrativo di quello originario, ad opera di taluno, e contro la volontà, degli altri concorrenti;
da inserzione, nell'azione o nell'omissione verso un evento, della condizione di uno dei concorrenti, innovativa del titolo di reato che, altrimenti, sarebbe stato dagli altri generato.
L'inconseguenzialità osservata relativizza la conseguenzialità, e la causalità, non le esclude.
D'altronde è necessario che l'inconseguenzialità a sua volta e a suo modo consegua, che sia cioè in relazione necessaria ( a stregua di leggi materiali inerenti) con la causa incipiente, che il suo oggetto (evento), sia in relazione, con la causa, pari a quella dell' effetto (evento) diretto di questa. Nel quadro di coerenze naturalistiche che lo segnalano.
Il concorso di cause preesistenti, simultanee, sopravvenute, con le cause innescate dall'azione o dalla omissione, dipendenti o indipendenti da queste(esse), non esclude il rapporto di causalità tra queste (le ultime) e l'evento se questo corrisponda naturalisticamente alla causa, evi corrisponde se sia, con essa, nella relazione precedentemente vista.
Ma anche altro, oltre la coerenza naturalistica, definisce l'inconseguenzialità: il suo trattamento nell'ottica del titolo della responsabilità: in tutti i casi precedentemente visti, si ha responsabilità per titolo diverso dal dolo, anche quado, come nell'art. 82.2 c.p., essa sia equiparata, quoad poenam, a quella per dolo (v. peraltro la flessione della pena nel caso di doppio evento in art. 82.2 c.p). Così nell'art. 83, dove il titolo è nella colpa, nell'art. 116, dove il titolo è identico, nell'art. 116, dove il titolo non è per dodlo né per colpa ma per altro (art. 42.3 c.p.).
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Teoria