“Reincarnazione dell’oltraggio nell’ingiuria: sua querelabilità?”
Con sentenza in Cassazione (pen, 13.7.1999; cit. in Il Sole 24 Ore 21.9.1999, p. 22, citata da L.D.Cerqua), si è deciso che, data l'abrogazione della norma incriminatrice dell'oltraggio ( in 341 c.p.), avvenuta con art. 18 L. 205/1999 (di delega al governo di decretazione legislativa per la "depenalizzazione! ), dichiarato, in giudizio che la constatasse, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, non sarebbe luogo a procedere per il (ricompreso, in quella legge) reato di ingiuria ex art. 594 c.p., procedibile a querela, quando questa mancasse.Con sentenza in Cassazione (pen, 13.7.1999; cit. in Il Sole 24 Ore 21.9.1999, p. 22, citata da L.D.Cerqua), si è deciso che, data l'abrogazione della norma incriminatrice dell'oltraggio ( in 341 c.p.), avvenuta con art. 18 L. 205/1999 (di delega al governo di decretazione legislativa per la "depenalizzazione! ), dichiarato, in giudizio che la constatasse, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, non sarebbe luogo a procedere per il (ricompreso, in quella legge) reato di ingiuria ex art. 594 c.p., procedibile a querela, quando questa mancasse.
Con sentenza in Cassazione (pen, 14, 15.7. 1999, ivi), sulla stessa materia, obbiettato che la pronuncia minorerebbe la tutela penale dell'offeso, che avesse inconsapevolmente omesso di querelare, per un reato, quello di oltraggio, che al tempo della sua previsione non la imponeva; agendo sull'art. 19 di quella legge, per la quale i reati procedibili a querela, residuanti dalla "depenalizzazione", la ammetterebbero entro tre mesi: dalla vigenza, della legge medesima o dei decreti legislativi esecutivi di essa, o della informazione, sulla facoltà di querela, che, pendendo procedimento, il giudice ne avesse dato, all'offeso; si enuncia che il giudice della rilevazione e dichiarazione dell'avvenuta abrogazione deve avvertire l'offeso della facoltà di querelare, per il reato di ingiuria (entro il termine predetto).
Il pensiero scolastico, per cui il reato di oltraggio sarebbe un reato di ingiuria specializzato, un pensiero che non tiene conto, nemmeno, che i due reati elaborano diverse materie, diversi beni giuridici, diversi intestatari, diversi contesti dinamici, elaborano , insomma, entità nettamente distinte, ha, evidentemente, lasciato il segno!.
L'oltraggio è reato, di chiunque, contro la P.A. agente, o che abbia agito, è quindi reato contro l'atto, o il valore dell'atto, e contro l'organo del potere d'atto.
Un potere politico (di "atto" peraltro), o, almeno, politicamente organizzato, anche nella risposta penale ad ogni obiezione ad esso; organizzato da uno Stato autoritario, anzi dispotico, intollerante di qualunque opposizione, ai suoi agenti, e, ancor più, di qualunque dissenso, perfino se recluso nel mero pensiero (v. i delitti contro la personalità dello Stato: Tit. I Libro II del codice penale). Tanto che, con la "vittoria" della Resistenza a siffatta organizzazione politica, addì 14.09. 1944 (con d. lgs.lt. art. 4), si dispone la non punibilità del reato, di oltraggio, quando fosse stato commesso in reiezione o in opposizione ad atto arbitrario (si tralascia di riferire della vicenda dogmatica dell'istituto, esimente, scusante, giustificante?, nelle mani della giurisprudenza, smaccatamente conservatrice di tutti i simboli, e veicoli, giuridici, dell'assolutismo antecedente, fino in era avanzata di "repubblica democratica", financo alla abrogazione legislativa, di quanto altrimenti, avrebbe affettuosamente perseverato a nutrire; dopo l'abrogazione, in verità, dalla "forza pubblica" impunemente "oltraggiata", prevalentemente, in vero nei suoi "rapporti", è scaturito un tumultuoso torrente di querele per ingiuria, di azioni civili "risarcitorie", che danno la misura del "sentimento del potere" e della sua irriducibilità).
In altre parole, si impone al potere politico, detto amministrativo, di agire con atti legittimi, e, comunque, non arbitrari, e si dispone che, quando non adempisse, fosse privato della tutela penale (inflazionistica, basti scorrere gli annali della giurisprudenza, per apprendere la misura della ascesa, di quel potere, e della quantità, ingente, delle sue vittime).
Orbene.
L'ingiuria è reato contro l'onore, della persona, reato contro la persona, privata, uti civis, contro il cittadino, in quanto dotato di onore tutelabile (non essendolo il disonore provato per fatti determinati). Onore quale prerogativa dei membri della società civile, non di quella istituzionale, nè di quella politica; non di questa nemmeno nei casi di oltraggio, che evidenziano, appunto, quale oggetto dell'offesa, l'atto, di un organo; ovviamente incarnato in taluno, la cui identità è nondimeno irrilevante, poiché non è in gioco l'onore, che, appunto, sintetizzerebbe l'identità individuale.
Onde, che il reato di oltraggio contenga quello di ingiuria, è insostenibile (e comunque non lo conterrebbe l'oltraggio che fosse realizzato con minaccia: conterrebbe, a sua volta, la minaccia?).
Peraltro, fosse vera la continenza, e, quindi, la specializzazione, l'abrogazione, colpendo le nome incriminanti, dovrebbe preservare le norme scriminanti, quelle del d. lgs. lt cit.. Opererebbero sull'ingiuria, esse che sussidiano la "normalità" dell'atto?
Chiaramente nò, e ciò è indice della incontinenza, poichè, se la norma scriminante non ha la capacità di seguire la norma incriminante restante, ciò segnala che questa è fuori della materia, opera altrove.
D'altro canto, le norme scriminanti dell'ingiuria non hanno mai agito sull'oltraggio? Come mai, seguendo immancabilmente, ovunque, le norme scriminanti, quelle incriminanti rispettive; essendo, fra loro, interdipendenti?
Ciò è segno ulteriore della incontinenza.
Onde, oggi accadrebbe che, se l'atto fosse "arbitrario", se provocasse ingiuria, potrebbe agire, su esso, solo l'esimente della "provocazione" (art. 599 c.p.), alle sue condizioni: che l'arbitrarietà avesse suscitato ira, etc; a condizioni aggiuntive, rispetto quelle legalmente date, aggravanti, riassolutizzanti (proporzionalmente) il potere pubblico, riassoggettanti il cittadino.
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Patologia Giudiziaria