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Teoria

Plurisoggettività (necessaria) ''introflessa''

L'associazione per delinquere ha un nucleo nel codice napoleonico, ripreso dal codice sardo, ripreso dal codice delle Due Sicilie, denotato naturalisticamente, sia soggettivamente, "malfattori",. sia oggettualmente, delitti contro la persona e contro il patrimonio, sia dinamicamente, relazioni organizzative date, sia in altro modo. Ripreso dal codice toscano si rarefà, ripreso dal codice Zanardelli ancor più, si rarefà sopratutto l'elemento dello scopo, che, col codice Rocco, si indetermina assolutamente, poichè l'associazione è tipizzata a qualunque delitto mirasse. Anche per questa ragione diviene fattispecie di parte generale, secondo quanto in Germania è stato sostenuto (Schroeder, Streng); tanto più quando, svincolandosi dall'ambito dei delitti, come accade per una della figure di associazione mafiosa, vitalizza una aggregazione sociale che agisse socialmente in modo non illecito, ma che per date connotazione strumentali interne, acquisisce rilevanza penale. Il dibattito sull'oggetto giuridico, dell'ordine pubblico, sul bene giuridico appunto, che si invischia in tentativi inani di definizione: ordine pubblico ideale, ordine pubblico materiale, ordine pubblico oggettivo, mostra che il fatto si compone di pura soggettività, accentuata da quella, interna ad esso, del fine di delinquere. Nella definizione della associazione come ordinamento (Romano), in quella della associazione come contropotere istituzionale (Neppi Modona), vi è il riconoscimento della faziosità della politica criminale, la quale agisce sulle entità non consentanee ad essa per essere non consentanee alla realtà da essa plasmata; Neppi Modona non vede, predicendo (incongruamente) che la depenalizzazione della associazione depenalizzerebbe i delitti che essa sarebbe protesa a compiere!!!!, che essa rappresenta la organizzazione sociale del dissenso modale e finale dall'apparato modale e finale valorizzato dal potere sociale e politico dominante; non si avvede di denunciare il misfatto che la politica criminale intrinsecamente consuma; il dibattito sul bene giuridico intermedio o finale, della associazione, non sfocia in un risultato diverso da quello della qualificazione dogmatica della associazione anzidetta, cioè plurisoggettività organizzata, anticipativa assolutamente dell'intervento penale, assolutamente prescindente il fatto classico, anche nella forma tentata, e fomentante giudizio di rilevanza penale negato perfino ad attività più prossime al fatto classico, nell'ambito del diritto penale comune, e forse anche nell'ambito del diritto penale politico: accordo ed istigazione a delinquere. Ma se l'associazione si orientasse, ad esempio, ai delitti politici, a delitti che attentassero un potere politico ingiusto, se non eversivo, se non sovversivo, un potere che minasse l'ordine publico sociale; o se mirasse al riassestamento dell'ordine socio economico violato dal potere socio economico vigente, attraverso l'esproprio o quant'altro, quale ordine pubblico materiale, ordine pubblico ideale, quale sicurezza pubblica, pace pubblica, sentimento dell'una o dell'altra, sarebbero violati? Onde, è chiaro che la dogmatica può e deve ricostruire la fattispecie, il bene giuridico intermedio che tutela, traendolo da ogni coinvolgimento naturalistico, materialistico, che contraddirebbero. La dogmatica può corentemente ricostruire la fattispecie entro il sistema che la ha posta, solo qui, solo all'interno della organizzazione degli interessi di una parte sociale, è possibile mistificare un ordine pubblico. D'altronde, se l'associazione è avvenimento preparatorio dei delitti scopo, la collocazione che ad essa abbiamo dato risulta confermata e convalidata. L'avanzamento estremo del fronte della punizione e della repressione, del fronte d'azione del potere politico repressivo, fino alla soggettività, anche plurima, pura, nell'ambito del diritto penale politico, consente di dedurre, in sede interpretativa, l'inoperatività del principio di materialità extrasoggettiva del fatto, dell'ambito del diritto penale comune, la materialità che, pur minimamente, struttura l'attentato dell'ambito, ex art. 56.1, ex art. 49.2, e 1, c.p.; la trasposizione tecnica di essa, attuata in alcune opere scientifiche (quella di Ettore Gallo), asseconda una istanza deontologica, non una constatazione ontologica speculare dell'ordinamento concreto. La deduzione anzidetta è interpretativamente ineccepibile, anche alla luce della rilevazione storica, per cui l'ambito del diritto penale politico italiano, agli albori, si accomuna a quello del diritto penale politico, ed anche di quello complessivo, tedesco o sovietico; la soggettivazione marcata del fatto, la interiorizzazione soggettiva di esso, fino alla strutturazione in gesinnung, quale entità sociale oggetto del diritto penale, fronte della incursione del potere repressivo, segna il diritto penale del delitto politico, struttura il fatto del delitto politico italiano, che, conseguentemente, non è differenziabile da quello degli ordinamenti stranieri predetti; e peraltro, tutta l'applicazione giurisprudenziale conferma la dematerializzazione di quel fatto, rispetto a quella veicolata dalle disposizioni indicate, che d'altronde, supponendo un evento di danno o di pericolo quale accadimento su un bene giuridico in (pre)supposizione materializzato, supponendo una azione persecutiva di esso, della realizzazione di esso, verso la qualificazione materiale dell'uno e dell'altra, suppongono un fatto extrasoggettivo, una entità intensamente oggettivata, extra soggettivata, che non si reperisce nel fatto dell'ambito del diritto penale politico. Onde la generalizzazione del primo fatto è indebita, disinterpretativa, anesegetica e propagandistica; e la c.d. parte generale del diritto penale, che disegna e teorizza il fatto classicamente inteso, quello dell'ambito del diritto penale comune, quello oggettivo, mente quando si definisce o si autodefinisce generale. Peraltro mente moderatamente poichè ammette, in art. 16, che la legislazione penale speciale, extracodicistica, possa derogarla, e quindi mente sulla nozione di specialità, poichè legislazione generale codicistica, quale quella del diritto penale politico, è in effetti specializzata; e peraltro, se la legislazione speciale può derogare, può assimilarsi alla legislazione del diritto penale politico codicistico, resta da stabilire se il diritto penale comune della legislazione specializzata non sia politico, per offendere un interesse politico dello Stato, un interesse politico teoricamente rarefatto al punto, distillato al punto dalla legislazione politica più materialistica, da coincidere semplicemente con l'oggettivo e complessivo disegno di azione politica quale che fosse, dei poteri dello Stato. Insomma, la saggezza legislativa tecnica e sociopolitica che confeziona la "parte generale" del diritto penale è costretta ad abdicare nell'art. 16, ad abilitare la legislazione eccezionale e derogatoria. Come peraltro accade a tutte le istanze legislative progressive, che riescano a svettare su quelle regressive, ma transigendo profondamente sul risultato legislativo complessivo con le forze regressive o conservative. D'altronde la Costituzione, che referendo sacri principi ne rimette le determinazioni concrete al legislatore sottostante, fà altrettanto; così che, essendo il risultato legislativo fortemente condizionato dalle volontà regressive o conservative, il suo emblema, quella trasponente il segno minimo della saggezza legislativa, ha portata propagandistica; il segno emblematico della saggezza si riduce a marchio propagandistico.

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