Tecnica politica sotto specie giuridica
In un articolo apparso su una Rivista, un giurista penalista di chiara fama, bipartite categorialmente le associazioni delittuose secondo che istituiscano pericolo astratto o pericolo concreto, del bene assalito, concreto quelle offensive di beni comuni, astratto quelle offensive di beni pubblici, oltr'altro col sussidio dell'art. 18 cost; intravvedendo vuoto di tutela rispetto ai fatti di favoreggiamento delle associazioni, di ausilio esterno, di concorso esterno, o, anzi, insufficienza di tutela; e non rispetto alla incriminabilità dei fatti, ma rispetto alla loro punizione, che non sarebbe adeguata alla erogazione di una risposta "forte"; orbene, preoccupato di ciò, Costui, ritiene raffigurabile il "concorso esterno" in associazione delittuosa. In un articolo apparso su una Rivista, un giurista penalista di chiara fama, bipartite categorialmente le associazioni delittuose secondo che istituiscano pericolo astratto o pericolo concreto, del bene assalito, concreto quelle offensive di beni comuni, astratto quelle offensive di beni pubblici, oltr'altro col sussidio dell'art. 18 cost; intravvedendo vuoto di tutela rispetto ai fatti di favoreggiamento delle associazioni, di ausilio esterno, di concorso esterno, o, anzi, insufficienza di tutela; e non rispetto alla incriminabilità dei fatti, ma rispetto alla loro punizione, che non sarebbe adeguata alla erogazione di una risposta "forte"; orbene, preoccupato di ciò, Costui, ritiene raffigurabile il "concorso esterno" in associazione delittuosa.
Eppure, altro parrebbe l'istanza, oggettiva o soggettiva, di politica criminale, altro la sua appagabilità tecnica entro una tipologia irricevente, il suo appagamento per infrazione della tipologia apprestata dall'ordinamento, e per giunta senza spoglia di motivazione giuridica.
Dove è mostrato che il diritto penale serve una istanza di politica criminale soggettiva, sia quando si costituisce tipologicamente in legge, sia quando vi si costituisce interpretativamente, per volontà dell'operatore, oltre la tipologia legalizzata.
D'altronde, in specie è chiaro che il processo di incriminazione intende aggredire non solo gruppi sociali definiti, ma anche gli ambienti sociali prossimi ad essi, cioè aggregazioni sociali centrali e periferiche, aree sociali; e non viene neanche minimamente alla mente, che su queste si agisce con politiche sociali, non criminali, preventive e integrative, non disintegrative.
Laddove, quante volte affiori un problema sociale, altrettante si risponde in termini di politica criminale, non sociale.
In effetti la politica criminale, raffigurando come male l'avvenimento o l'aggregato sociale, ha la possibilità di responsabilizzarlo deresponsabilizzando sè stessa, la possibilità di addebitarlo interamente sdebitando interamente sè stessa; ha la possibilità di estraniarlo traverso lo stigma, intraniando esclusivamente sè stessa, glorificando quali eroi i suoi autori, perfino santificando i suoi aguzzini.
D'altronde, il suddetto giurista, in vetrina tra le più elevate del potere istituzionale, dichiara la sua più incondizionata fiducia nei più fervidi praticanti della sua dottrina, le procure della Repubblica Meridionale.
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