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Punire fascista e sovietista!

Il  potere di punizione del diritto penale fascista si addentra nei meandri della cogitazione, sia pure "operosa", soggettivamente interrelata: la cospirazione politica,  in rotta di collisione col potere politico fascista, anche se realizzata in semplice accordo, cioè, anche se non realizzata in associazione, dunque, un delitto senza fatto, se non quello espresso dallo scorrere diffuso del medesimo pensiero cospirativo, il nerbo mentale e sentimentale del dissenso dal regime vigente;  essa  è repressa, per punizione mediante pena di morte...

 Il  potere di punizione del diritto penale fascista si addentra nei meandri della cogitazione, sia pure "operosa", soggettivamente interrelata: la cospirazione politica,  in rotta di collisione col potere politico fascista, anche se realizzata in semplice accordo, cioè, anche se non realizzata in associazione, dunque, un delitto senza fatto, se non quello espresso dallo scorrere diffuso del medesimo pensiero cospirativo, il nerbo mentale e sentimentale del dissenso dal regime vigente;  essa  è repressa, per punizione mediante pena di morte.
 Poichè il tempo, ed il luogo, di vigenza di quel diritto, sono culturamente  avanti, ad altri, la punizione non è irrogata ed  eseguita informalmente, mediante uccisione dove fosse, da  chiunque fosse appena investito del potere di compierla (contra, tuttavia, l'assassinio "Matteotti"), ma è irrogata ed eseguita in processo di cognizione,  di decisione e di esecuzione. Nondimeno simulacri solo abbozzati  di azioni punitive, ove accusatore- inquisitore e cognitore e decisore sono a malapena distinti fisicamente, dove il primo riprende ad essere l'esecutore, dove quindi il cognitore ed il  decisore sono una enfiagione liturigica del processo politico-sociale di liquidazione dell'avversario, dove l'accusato è alla mercè  dei suddetti, non si difende nè ha difensore che valga qualcosa di più di un supplice,  perchè privo  di risorse, o per l'inutilità di qualunque  risorsa,   data, ed escogitata, al solo fine di dissimulare  la realtà.
Laddove in altro tempo, o, in pari tempo ma in altro luogo, manca, o non si avverte nemmeno il bisogno, del simulacro, come in quello sovietico;  o, se lo si monta, tuttavia  non teme di comporre l'organo di cognizione e di giudizio col capo della polizia locale, il capo del partito territoriale, una entità paludata, che offre ornamento  giudiziario ad  assassini puri.
Come si vede, la liturgia ha varianti quantitative, talora  appena  sopra la pugnalata clandestina alla schiena, inalterato il mezzo al fine, tuttavia, della liquidazione dell'avversario.

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