Punire fascista e sovietista!
Il potere di punizione del diritto penale fascista si addentra nei meandri della cogitazione, sia pure "operosa", soggettivamente interrelata: la cospirazione politica, in rotta di collisione col potere politico fascista, anche se realizzata in semplice accordo, cioè, anche se non realizzata in associazione, dunque, un delitto senza fatto, se non quello espresso dallo scorrere diffuso del medesimo pensiero cospirativo, il nerbo mentale e sentimentale del dissenso dal regime vigente; essa è repressa, per punizione mediante pena di morte...
Il potere di punizione del diritto penale fascista si addentra nei meandri della cogitazione, sia pure "operosa", soggettivamente interrelata: la cospirazione politica, in rotta di collisione col potere politico fascista, anche se realizzata in semplice accordo, cioè, anche se non realizzata in associazione, dunque, un delitto senza fatto, se non quello espresso dallo scorrere diffuso del medesimo pensiero cospirativo, il nerbo mentale e sentimentale del dissenso dal regime vigente; essa è repressa, per punizione mediante pena di morte.
Poichè il tempo, ed il luogo, di vigenza di quel diritto, sono culturamente avanti, ad altri, la punizione non è irrogata ed eseguita informalmente, mediante uccisione dove fosse, da chiunque fosse appena investito del potere di compierla (contra, tuttavia, l'assassinio "Matteotti"), ma è irrogata ed eseguita in processo di cognizione, di decisione e di esecuzione. Nondimeno simulacri solo abbozzati di azioni punitive, ove accusatore- inquisitore e cognitore e decisore sono a malapena distinti fisicamente, dove il primo riprende ad essere l'esecutore, dove quindi il cognitore ed il decisore sono una enfiagione liturigica del processo politico-sociale di liquidazione dell'avversario, dove l'accusato è alla mercè dei suddetti, non si difende nè ha difensore che valga qualcosa di più di un supplice, perchè privo di risorse, o per l'inutilità di qualunque risorsa, data, ed escogitata, al solo fine di dissimulare la realtà.
Laddove in altro tempo, o, in pari tempo ma in altro luogo, manca, o non si avverte nemmeno il bisogno, del simulacro, come in quello sovietico; o, se lo si monta, tuttavia non teme di comporre l'organo di cognizione e di giudizio col capo della polizia locale, il capo del partito territoriale, una entità paludata, che offre ornamento giudiziario ad assassini puri.
Come si vede, la liturgia ha varianti quantitative, talora appena sopra la pugnalata clandestina alla schiena, inalterato il mezzo al fine, tuttavia, della liquidazione dell'avversario.
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Patologia Istituzionale