Su un tema della terza giornata concorsuale
Atto giudiziario in materia di diritto penale
Tizio, tratto a giudizio, veniva successivamente condannato dal Tribunale di Roma territorialmente competente, per il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, di una lampada a basso consumo preventivamente occultata in una confezione vuota di un altro prodotto di un costo più basso.
Risultava accertato che l'imputato aveva sottratto la merce presso un grande magazzino corrispondendo alla cassa un prezzo assai inferiore a quello di vendita.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l'atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
Atto giudiziario in materia di diritto penale
Tizio, tratto a giudizio, veniva successivamente condannato dal Tribunale di Roma territorialmente competente, per il reato di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, di una lampada a basso consumo preventivamente occultata in una confezione vuota di un altro prodotto di un costo più basso.
Risultava accertato che l'imputato aveva sottratto la merce presso un grande magazzino corrispondendo alla cassa un prezzo assai inferiore a quello di vendita.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l'atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
Breve saggio elaborativo e critico
La amozione della "lampada", avente un prezzo, dall'espositore del mercato, per l'immissione in una "confezione vuota" di altra merce, avente un prezzo inferiore, affinché, nel "passaggio alla cassa", sia esatto e pagato questo, non quello, (se non rappresentasse atto contrattuale, di adesione, a corrispettivo, atto contrattuale di "offerta al pubblico", implicanti "impossessamento" consensuale della cosa, e, per ciò, estraneità essenziale alla fattispecie del furto, e, semmai, intraneità, con altro, alla fattispecie della appropriazione indebita, per note ragioni ) non corrisponde a sottrazione, della cosa, prodromo e mezzo (etiologici e inoltre tipologici) dell' impossessamento di essa, e primo elemento della condotta del furto (che, nel secondo, l'impossessamento, ha compimento: art. 624 c.p.).
Di una condotta (del genere di quelle commissive formali ad evento interno) monolaterale, che perviene all'acquisizione (e, inversamente, alla spoliazione), della cosa, da sola, non interagendo altra, reciproca e costitutiva (del "soggetto passivo", il derubando, che, di essa, per lo più clandestina, è, perfino, ignaro, o, se conscio, nel "furto con strappo", o in parte tale, nel "furto con destrezza": spettatore inerte).
La amozione, per l' immissione, predette, di fatti, è tesa a comporre un artifizio, diretto ad ingannare il "cassiere", allorché esigerà il prezzo, appositamente preparato ad essere minore di quello reale. Artifizio diretto, per ciò, (con altro) ad interagire la condotta negoziale di quello (reciproca e costitutiva), errante sulle qualità effettive della cosa e del prezzo, inavvertito della artificiosità delle apparenze loro.
Artifizio iniziante, quindi, una condotta di truffa: art. 640 c.p. (del genere di quelle commissive formali ad evento esterno) bilaterale, che perviene, dopo l'inganno del truffando, mediante la sua (errante) negozialità, alla acquisizione (e, inversamente, alla cessione), della cosa, non da sola ma insieme a quella dell'or detto.
Tale amozione, per ciò, non è prodromo nè mezzo di impossessamento, che, dunque (nella etiologia e nella tipologia che lo raffigurano nel furto), non avverrà, allorché l'ingannatore, varcata la "cassa", avrà conseguito la cosa:
questa, di fatti, gli perverrà negozialmente, a corrispettivo del prezzo che avrà pagato, per volontà (pur errante) del "venditore"; il quale, per ciò, ne sarà datore (non subitore), del suo impossessamento (a "nota di costume", si segnala la singolarità, se non altro, della "giurisprudenza" che, da qualche tempo, in materia di "furto al supermercato", ritiene questo consumato prima del varco, dal sottrattore, delle "casse", pur indubitatamente delimitanti, materialmente e immaterialmente, la detenzione del paziente; prima, quindi, dell'impossessamento. Laddove, scolasticamente, all'opposto, dovrebbe ritenerlo tentato. Per tale via pervenendo, non casualmente in verità, ad usare, punitivamente, la assai più elevata pena del primo in vece di quella del secondo!).
D'altronde
La condotta (commissiva, formale o informale, ad evento interno od esterno) monolaterale è affatto incomparabile alla condotta (commissiva, formale o informale, ad evento interno od esterno) bilaterale (tale sia che uno degli autori fosse paziente, "offeso", come nella truffa, negli "atti sessuali con minorenne": art. 609 quater c.p., etc.; sia che fosse agente, [co]offensore, come nella locazione di armi: art. 22 L. 110/ '75, etc.).
Perché la prima è costitutivamente monosoggettiva, la seconda è costitutivamente bisoggettiva; anche se fosse (costitutivamente) doppiamente e corrispettivamente monosoggettiva:
differentemente dalla truffa, la locazione predetta, se bisoggettiva alla enumerazione degli autori, nel resto è doppiamente e corrispettivamente monosoggettiva: ciascuno commette il proprio reato, pur necessariamente interagendo quello altrui. Tanto che le tipicità, oggettive e soggettive, e le materialità e le immaterialità, sottostanti, di ciascun reato, sono nettamente distinte, staticamente e dinamicamente, irriducibili le une alle altre.
Così che, e perfino, ciascun reato, monosoggettivo, potrebbe eventualmente plurisoggettivarsi (nel concorso di persone alla sua commissione), senza che si plurisoggettivasse l'altro; senza che la plurisoggettivazione, insomma, bilateralizzasse.
E inoltre (la condotta monolaterale è affatto incomparabile a quella bilaterale, dicevasi) perché, la prima, causa monodirezionalmente (formalmente o informalmente, e progressivamente) l'evento (interno od esterno), e così specularmente riflette nella soggettività (dolo monolaterale e monodirezionale); la seconda, causa bidirezionalmente e corrispettivamente, l'evento (interno od esterno) e così specularmente riflette nella soggettività (dolo bilaterale e bidirezionale).
Ben differentemente, quindi, esse agiscono:
l'avvenimento per azione difforma e dissustanzia, totalmente, dall'avvenimento per interazione.
Pertanto
E' affatto inadeguata, alla elaborazione del tema, la giurisprudenza riuscente dalla sentenza (Cass. Sez. IV 02/223199, in Crespi Stella Zuccalà, Commentario Breve al Codice Penale, Appendice 2003, sub art. 640, p. 179), assai credibilmente originante, fin dal tenore locutorio, quello; sentenza per cui:
"L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa, nei quali coesistono i due elementi modali della "vis" e della "fraus", va ricercato nell'elemento causale prevalente nella fattispecie concreta. Tale elemento consiste in un'espressione di energia fisica nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone, e nell'inganno nei delitti contro il patrimonio mediante frode. Ne consegue che l'occultamento di un oggetto in una confezione contenente originariamente un altro oggetto di minor valore, così da corrispondere un minor prezzo all'operatore di cassa di un supermercato, va qualificato come truffa, in quanto è l'artificio e non l'appropriazione mediante violenza sulla cosa l'elemento causale prevalente" (corsivo mio, a segnalare l'origine del tema).
In vero.
Essa toglie le condotte del furto e della truffa dal genere di quelle (commissive) formali e le pone nel genere di quelle (commissive) informali, poichè: "l'elemento differenziale tra il furto...e la truffa...va ricercato nell' elemento causale prevalente nella fattispecie concreta".
Il quale elemento causale, quindi, esprimendosi, e contemporaneamente discernendosi, secondo alcuna prevalenza, "nella fattispecie concreta", animerebbe una condotta (commissiva) informale, non formale, " a forma libera" (come suole dirsi), che si tipizza (solo o essenzialmente) mediante l'evento che cagionasse (o tentasse o attentasse di cagionare) e che corrispondesse al tipo legale (è perfino da supporre, dopo ciò, che, le condotte in parola siano state tolte anche dal genere delle condotte commissive, dato che, quelle informalmente causali, potrebbero essere, per norma espressa: art. 40.2 c.p., anche omissive).
Essa, dunque, divaga avventurosamente dal sistema, classificatorio e scientifico, come tale normativo.
Conseguentemente, cancella ogni forma di ogni elemento di ogni condotta, giungendo a cancellare, inoltre, inevitabilmente, ogni forma di ogni evento che ogni condotta, in quanto formale causerebbe (l'evento, di fatti, interno od esterno che fosse, non potrebbe non trarre, la sua forma, da quella della condotta che lo causasse. Nè potrebbe non condividere, d'altronde, la sua "particolarità", della totalità delle condotte virtualmente incriminabili legislativamente, ad ossequio del principio, ancora tendenziale invero, del "diritto penale frammentario, minimo, estremo").
E indugiando, con ciò, in attività creativa di condotte e di eventi informali, affatto estranei alla tipologia legale, annienta il principio penalistico, vitale, della tipicità legale del fatto che incrimina e che punisce, ed erige quello della tipicità giurisprudenziale.
Contemporaneamente, infranta una "prelegge" (art.12.1 Disp. Gen), perviene alla distruzione del testo della legge, quale fondamento della inte rpretazione, della giurisdizione, e (quindi) della scienza giuridica (che nella prima ha il metodo, nella seconda il prodotto, in entrambe il valore epistemico).
Di quanto qui eccepito sarebbe stato, peraltro, ampiamente sintomatico l'uso, in sentenza, del sostantivo "appropriazione", a denominare (astrattamente) taluno (chissà quale) elemento del furto (il tema concorsuale medesimo, come detto pedissequo ed imitativo, propenso credibilmente ad avviare a diagnosi di truffa, rischierebbe di sviarla ove desse, e inducesse a ritenere di dare, il retto assetto semantico al verbo "sottratto", col quale vorrebbe definire la amozione per la immissione..., sopra dette, della cosa).
Dove le parole del testo, del contesto, legali, sono piegate ad usi parafrastici, anzi conversativi (comuni, tutt'altro che speciali, specialistici, "interpretativi"), che diano parvenza giuridica a discorsi in effetti creativi, che comunque incriminassero e punissero (sta in tale evasione dalla lingua della legge una delle cause della ascientificità, se non irrazionalità, della "giurisdizione").
Indi, e infine, dato che " l'elemento differenziale tra il furto...e la truffa...va ricercato nell'elemento causale prevalente nella fattispecie concreta ", la sentenza viene a supporre (implicitamente) che, a disciplinare il fatto (nel tema descritto) concorrerebbero (apparentemente, nella stessa materia: art. 15 c.p.?) la legge del furto e quella della truffa; che l'arresto alterno del corso di ciascuna sarebbe indotto dalla prevalenza, nel fatto concreto, della "vis" o della "fraus"; che, quindi, il concorso sarebbe disciolto non dalla applicazione della legge (fattispecie) astratta (che avesse, per qualche fattore, la forza di imporsi su altra), ma della legge ( fattispecie) concreta ( che avesse tale forza). In una parola, essa parrebbe incline a disciogliere, teoreticamente e praticamente, il concorso con lo strumento "dogmatico" (detto) della "specialità in concreto".
D'altronde, avendo cancellato ogni forma di ogni elemento di ogni condotta, e ogni forma di ogni evento, avendo ridotto il furto e la truffa a condotte informali meramente causali di eventi patrimoniali informalmente espropriativi; insomma ad un'unica condotta ed un unico evento genericamente espropriativi; mentre è comprensibile che nemmeno sospetti che delle due fattispecie, formali e reciprocamente incontinenti, delle "leggi" rispettive, neppure per sbadataggine possa supporsi (neanche apparenza di) concorso (a disciplina della "stessa materia": stesso fatto); è inoltre comprensibile che abbia a ritrovarsi, in fine, una ed una sola fattispecie concreta, sia pure bivalente, e valente ora in un modo ora in un altro secondo che prevalga or un fattore (la "vis"), ora un altro (la "fraus").
Ma, venendo, in conclusione, a questi.
Visti tutti gli elementi costitutivi, statici e dinamici, oggettivi e soggettivi, descrittivi e normativi, del furto, della truffa, non si riesce a scorgere la "fraus", del primo, la "vis", della seconda. .
Le si scorgerebbe tra gli elementi accidentali (infra). Ma questi, specializzanti ( o, forse, anche addenti a) i primi, "deroganti" nella propria fattispecie, non potrebbero giammai derogare in altra fattispecie.
Gli elementi accidentali di una fattispecie non hanno la forza di suscitare concorsi ( apparenti o reali) ad elementi costitutivi di altra fattispecie. Essi sono suscitabili da, e tra, elementi pari.
D'altronde, gli elementi accidentali del furto evocativi della "fraus" ( per rilievo, non ineccepibile, in vero, la " destrezza", che stornerebbe, frauderebbe?, l'attenzione del detentore: art. 625.1, 4) c.p.; o per altro rilievo, meno eccepibile a primo suono, il "mezzo fraudolento", che frauderebbe, in vero, solo gli ostacoli materiali della condotta!: art. 625.1 2) c.p..), proprio perché tali nemmeno potrebbero essere comparati alla "fraus" elemento costitutivo della truffa.
La quale, peraltro, agendo nel furto, a condotta monolaterale (etc. v. sopra), in atteggiamento, quindi, etiologico e tipologico differente da quello che avrebbe nella truffa, a condotta bilaterale (etc. v. sopra), equivarrebbe a connotazione empirica, naturalistica, di esso.
Né potrebbe starvi altrimenti, la "fraus", nel furto, se non rompendo il sistema, che lo compenetra (e lo classifica) tra i delitti contro il patrimonio che si commettono "mediante violenza" (in specie, "alle cose": Libro II, Titolo XIII, Capo I C.P.), all'invalicabile scrimine (ancora sistematico e classificatorio) dai delitti contro il medesimo che si commettono "mediante frode" (....Capo II..).
Del pari, gli elementi accidentali della truffa evocativi della "vis" (ve ne sarebbe uno solo, per rilievo non ineccepibile, in vero, nella ingenerazione, nell'ingannato, "del timore di un pericolo immaginario", che ottunderebbe, violentemente?, la sua mente: art. 640.1, 2) c.p.), proprio perché tali non sarebbero nemmeno comparabili alla "vis" elemento costitutivo del furto.
La quale, peraltro, agendo nella truffa, a condotta bilaterale (etc.v. sopra), in atteggiamento, quindi, etiologico e tipologico, differente da quello che avrebbe nel furto, a condotta monolaterale (etc.v. sopra), equivarrebbe a connotazione empirica, naturalistica, di essa.
Né potrebbe starvi altrimenti, la "vis", nella truffa, se non rompendo il sistema, che la compenetra (e la classifica) tra i delitti contro il patrimonio che si commettono "mediante frode" ( Libro II, Titolo XIII, Capo II C.P.), all'invalicabile scrimine (ancora sistematico e classificatorio) dai delitti contro il medesimo che si commettono "mediante violenza" (....Capo I..).
Dunque
Ammesso (non concesso) che furto e truffa contengano (rispettivamente) "fraus" e "vis", la sentenza avrebbe dovuto materialmente identificarle, dogmaticamente ubicarle, per interpretativamente attivarle.
A scanso delle inadeguatezze e delle fallacie nelle quali è incorsa, che hanno mancato soltanto la intitolazione giuridica del "fatto".
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Concorso per avvocatura: saggi elaborativi