Sul ''concorso esterno'' in associazione di ''stampo mafioso''
Nel baccano polifonico che circonda gli "avveramenti" giudiziari del "concorso esterno in associazione di stampo mafioso", ove parrebbe sufficiente, alla incolpazione del "fatto" (indeterminato, e indeterminabile, nell' a priori della "fattispecie astratta", che più non potrebbe; determinato, e determinabile, solo, nell' a posteriori della "fattispecie concreta", "a cose fatte"; ciò a malgrado della necessaria antecedenza, della incriminazione, al fatto, ed alla sua commissione, da incriminare appunto), il mero dimorare, dell'incolpato, tra le mafie, è forse, ancora, possibile raccapezzarsi. Nel linguaggio penalistico, nella teoria penalistica, nella tradizione penalistica, nella legge penale, mai si era udita l'elocuzione "concorso esterno".
Nel baccano polifonico che circonda gli "avveramenti" giudiziari del "concorso esterno in associazione di stampo mafioso", ove parrebbe sufficiente, alla incolpazione del "fatto" (indeterminato, e indeterminabile, nell' a priori della "fattispecie astratta", che più non potrebbe; determinato, e determinabile, solo, nell' a posteriori della "fattispecie concreta", "a cose fatte"; ciò a malgrado della necessaria antecedenza, della incriminazione, al fatto, ed alla sua commissione, da incriminare appunto), il mero dimorare, dell'incolpato, tra le mafie, è forse, ancora, possibile raccapezzarsi. Nel linguaggio penalistico, nella teoria penalistica, nella tradizione penalistica, nella legge penale, mai si era udita l'elocuzione "concorso esterno". Mai, fino che alcune "Procure della Repubblica" l'hanno proferita. E ne hanno persuaso i ( loro ) giudici!. Lassù, era risonata, sempre e solo, la elocuzione "concorso". Non esterno, nè interno, "concorso", e basta, di persone in un reato. Ad esempio, in reato di rapina, "concorso", di persone, a definirle compartecipi di esso, ove avessero "fatto il palo", avessero dato un' arma, o l'automobile per la fuga, e non avessero eseguito il fatto, di rapina (raffigurato nella legge incriminatrice); a definirle coautori (o autori) di esso, ove avessero eseguito il fatto, avessero propriamente rapinato (sottratto, cioè, a qualcuno qualcosa con violenza o minaccia). A definirle compartecipi o coautori (o autori), della commissione di esso: di nient'altro che esso (sol che lo avessero concausato).Concorrenti, perciò, tutti, "rapinatori", tali, in definitiva, necessariamente divenendo, anche nominalmente, alle condizioni predette (ovvero sequestratori, estortori, violentatori, spacciatori, etc., moltiplicando gli esempi; e, ovviamente, associait, quando fossero concorsi nella partecipazione o nella costituzione di, quando avessero concausato un, delitto di associazione). Più concettualmente, "concorso", di persone, a riflettere il principio della conversione necessaria del concorrente nel reato in autore del reato, storicamente mai eluso, a qualunque livello cognitivo e operativo ( anzitutto studentesco). Una vera e propria legge della interpretazione della legge penale, e di essa stessa, un fondamento dell'ordinamento penale. Principio, di conversione del concorrente nel reato nell'autore del reato (a condizione che lo concausi, riipetesi, e immancabilmente quando lo avesse concausato), espresso ed esprimibile, anche, come principio di conversione di un'azione "atipica" in un'azione "tipica", di conversione della "atipicità" nella "tipicità" ( parole significanti, come è noto, che la azione di qualcuno non corrisponde o corrisponde al tipo di essa, al modello di azione disegnato da una legge penale incriminatrice). Così che, insomma, il concorrente in modo atipico nella azione tipica, di "associazione di stampo mafioso", sarebbe definito, non essendo definibile altrimenti che, "associato" (non già concorrente esterno). Orbene, alla radice dei casi giudiziari cennati stanno proprio esse, quelle due parole (anzi tre: v. infra), in quanto dette, e gestite, da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (un genere di sentenza che scaturisce dalla supposta necessità di comporre un conflitto teorico tra Sezioni singole della stessa Corte, o nella giurisprudenza nazionale; dalla necessità, assai spesso, in verità, di reprimere il dissenso: sia notato incidentalmente: nella nostra "democrazia", un "comitato ristretto", insediato in un punto solo del territorio, sentenzia "monocraticamente", sulla comunità; e quando lo facesse fuori della legge, o contro la legge, solo apparentemente sentenzierebbe, in realtà legifererebbe, emanerebbe un atto legislativo, valido erga omnes , usurpatone ovviamente il potere relativo: inoppugnabilmente!). Due (tre) sole parole, alla radice di quei casi, infilate subdolamente, e perniciosamente, in quella sentenza. Prima di essa (dicembre 1994), la Corte, a Sezioni semplici, si bipartiva, ora negando che chi fosse concorrente "esterno" in un reato, chi non lo coeseguisse, fosse coautore di esso (ineccepibilmente!); ora (incredibilmente) affermandolo!?!. Ebbene, riunite le Sezioni, raccolti gli elementi teorici e linguistici dei due filoni, mescolatili, la Corte proferirà: se l'azione del concorrente è atipica, se l'azione dell'autore è tipica, se esse, come i rispettivi attributi inequivocamente segnalano!!, non sono una bensì più (Lassù, lo si rammenta, gli attributi marcavano il convertirsi del primo nel secondo entro una identica azione, realizzata in concorso, e per una identica responsabilità!), sono in rapporto di alterità, identificano due generi di azione ; se atipica è l'azione del "concorrente" che non fosse autore (né coautore) del reato, né compartecipe della sua esecuzione; che fosse, appunto, "concorrente "esterno"; che ( in specie) non partecipasse, né avesse partecipato della costituizione, di una "associazione di stampo mafioso" (notisi che la parola stampo non è nella legge, essendo, qui, la parola "tipo"; ciò che costerna sulla qualità della "interpretazione letterale" e sovrabbonda nell'allarmare sulle altre!); , che, insomma, in alcun modo la avesse concausata, e che quindi non mai la avrebbe "commessa"; ebbene costui, proprio perchè ( autore di condotta atipica, accessoria, altra da quella tipica, principale), è "concorrente esterno"; e, per ciò, sia punito, oltre, e indipendentemente da, ogni altro, che fosse semplicemente "concorrente" (la misura della pena sarà tratta da quella della "associazione", ma avrebbe potuto esserlo da quella di ogni altro delitto, ad libitum, essendo, in definitiva, collegabile alla seconda non meno che alla prima: essendo fatto, quello di "concorso esterno", totalmente sciolto da qualunque nesso legalmente dato: protasi - apodosi: reato e pena reciprocamente condizionantisi )!!. Ciò, è accaduto mediante manipolazione di due (tre) parole assolutamente indisponibili (semio)logicamente, avverse, di fronte a chiunque (eppure, il mito babelico parrebbe essersi volto zelantemente alla deprecazione della logoclastia, della devastazione compulsiva della trama logica delle parole, con le stesse o con altre, incestuose o spurie, in vista della eversione dell' ordinamento verbale, e per conseguenza reale, quale condizione della instaurazione del proprio. Nella eversione de qua, si cennava, anche un'altra parola maestosamente teoretica, sarà travolta: "accessorietà". Preposta, anch'essa, non diversamente dalle malcapitate compagne, solennemente, a marcare la conversione dell'accessorio, l'atipico, nel principale, il tipico, nella unità ed identità perfette della azione e della responsabilità; e ciò malgrado ora posta, proditoriamente, a moltiplicarle). Ma l'accadimento logico, non sarà che il germe di quello sociopolitico, e giuridico: moltiplicate le azioni punibili, le punizioni, sarà corrispondentemente moltiplicata l'illiceità (sociopolitica e giuridica), corrispondentemente demoltiplicata la liceità (dello stesso ordine); moltiplicata la soggezione, demoltiplicata l'emancipazione; moltiplicato il dominio; proporzionalmente. Una catastrofe, per l'ordine giuridico stabilito dalla legge. Così immane, da suggerire di dubitare che sia stata effetto di errore madornale, da imperizia totale, delle leggi della scienza penalistica e della legge penale stessa, bimillenarie. Da suggerire comunque di non dimenticare che, essa, dallo smisurato effetto liberticida, così brutalmente attentatore dell'incolumità pubblica, nel Paese che la ha generata e subìta, è stata celebrata dall'organo simbolico della Repubblica, allorché ha capeggiato, a suo tempo, la repressione della protesta di alcuni membri del potere legislativo costituzionale!.
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