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Patologia Giudiziaria

“E’ lui!”: riflessioni amare sulla “ricognizione del giudice”

Spunta da una lugubre schiera di gendarmi come un'escrescenza, i polsi torti tra plumbee manette, dalla corda delle quali penzola un catena, il cui bandolo, testè slacciato, sarà riallacciato, al resto del guinzaglio, allor che il giudice scandirà: "l'udienza è tolta". A nessuno viene in mente che il decoro di un animale sarebbe minormente oltraggiato.

Una schiera di gendarmi, che avvolge il breve recinto ligneo entro il quale è stato serrato, alla sinistra, lontana, del giudice., alla destra, vicina, del difensore, e, lontana, dal lato opposto, dell'accusatore.

Di fronte, il seggio dei testimoni. Nell'aula sciatta e bolsa, ove è "giudicato".

Messo lì, in tale compagnia, dal vario addobbo, gesticolante e mimante, scambievolmente, talora discordemente quando non rissosamente, non parrebbe dubitabile, poiché taluno lo accusa, talaltro ben lo ascolta, così disciplinatamente che, talaltro ancora, il difensore, è in grave affanno; poiché, in somma, con tanto vigore e rigore è "processato", che sia, al meno assai probabilmente, colpevole. Certo, dovrebbe essere presunto innocente, essere ritenuto, all'opposto, non colpevole, per legge costituzionale; la quale, nondimeno, se volesse, o almeno desiderasse, essere minimamente efficace, anzitutto, abolirebbe quella scena, fin dallo stampo.

Il giudice dovrebbe saperlo, più che ogni altro, se maggiore di ogni altra è la sua esperienza, del luogo.

E dovrebbe parimenti sapere, o almeno sospettare, che qualunque avventore fosse sollecitato a ravvisare, tra tutti, l'accusato, non avrebbe una sola esitazione, e che qualunque attore ( un testimone ad esempio) fosse sollecitato a riferire se, l'accusato, corrisponda a chi sarebbe stato da lui visto commettere il reato; conformemente, peraltro, a quanto immaginato, e atteso, dall'accusatore, che lo ha convocato, esiterebbe pochissimo.

Dovrebbe sapere, per ciò, il giudice, che quella sollecitazione sarebbe gravemente imprudente, potendo intaccare la raccolta della prova, la formazione del giudizio; sapere, d'altronde, che propriamente ad evitarla, la legge ha imposto, all'accertamento della corrispondenza, suddetta, alla " ricognizione", dell'autore del reato, la maggiore diligenza formale.

Dovrebbe saperlo: e, in effetti, lo sa.

Resta da capire perchè lui, esattamente lui, preposto alla applicazione della legge, alla repressione della sua inosservanza, alla effusione della sua prudenza, attui, quella sollecitazione.

Non ignorando, o dovendo sapere, inoltre, e anzitutto, che, attuandola, egli prende "iniziativa probatoria", poichè la volge a un "risultato di prova" (che regolarmente produce).

Laddove non potrebbe prenderla, gli sarebbe severamente preclusa, vietata, giacchè, l'iniziativa probatoria, (comunque) quella iniziativa probatoria, è rimessa alle (facoltà delle) parti (art. 493 c.p.p.), non al giudice (le parti, che, oltretutto, dovrebbero programmarla, e annunciarla, al più presto, prima che si avviasse il dibattimento). Non potrebbe prenderla, avendo, solo, potere di ammetterla, a condizioni legalmente date. E, ammessala, accolta, cioè, la richiesta di prova, della parte, di dirigerne l'assunzione, nel senso, precipuo, di dirimere la eventuale controversia delle parti, su essa.

Nient' altro

A meno che la funzione probatoria delle parti fosse esaurita. In tale caso, egli potrebbe prendere iniziativa, quando fosse assolutamente necessaria, e (comunque) sentite le parti ( con deliberazione addirittura collegiale, quando non fosse giudice singolo). E assumere la prova da lui introdotta con modalità che non fossero neanche minimamente incorrispondenti a quelle legalmente imposte. . Onde, lui potrebbe disporre la ricognizione, ma solo ex art. 507 c.p.p., e nei modi ex art.213 ss. c.p.p..

Ebbene, la incontrovertibilità, giuridica, dell'assunto, comincia a dare risposta alla superiore domanda:

lo fa, il giudice, l'"accertamento" personale, informale, corsaro, proibito, per conseguire un risultato di prova, che, quindi, programma, predetermina, e persegue. Disfacendo l'impianto irrinunziabilmente triadico del processo, invadendo il campo della competizione probatoria, usurpando i ruoli dei competitori, disciogliendo, il proprio, in essi.

Uno, solo, di essi, in verità, giacchè, attuando, in quello scenario così crudamente eloquente, e influente, sollecitazione "probatoria" dall'esito scontato, si discioglie nel ruolo dell'accusatore, "aggiunto", non in quello del difensore (si noti che l'equivalente di quell'"accertamento", l'"individuazione di persone..", è rimesso all'accusatore del pubblico ministero, solo nella fase delle indagini preliminari, senza possibilità di accesso al giudizio dibattimentale: art. 361 c.p.p.!).

A tale rilievo, per lo più solo tacitamente levato e colto, finora, il giudice replica, che, lui, nell'occasione, esperirebbe una "prova atipica".

Ma, a parte che, lo si è detto, egli è (quasi) totalmente privo di facoltà prova; e, ancor prima, che, se la "prova atipica" detipizzasse, come parrebbe di capire, deformerebbe, quella tipica "corrispondente", essa sarebbe vietata; altrimenti, oltre la tipizzazione legale, atto legislativo (degli Stati di diritto codificato, come il nostro), rigorosamente antecedente, e vincolante, l'applicazione giudiziaria, si avrebbe una "tipizzazione giurisprudenziale", funzionalmente corrispondente a quello, ma usurpativo del potere relativo, e, in un sistema sociopolitico costituito intorno alla separazione dei poteri (onde non legifera il giudice e non giudica il legislatore), eversivo (d'altronde, essendo tipizzazione parallela, sarebbe identificabile già al trucemente evocativo suono dell'attributo).

E a parte, inoltre, che, se la introduzione, dal giudice, della prova tipica, avviene nel contraddittorio delle parti, "sentite le parti" (art. 507 c.p.p.), è inimmaginabile che la introduzione della prova atipica avvenga in modo assolutamente unilaterale, e corsaro (si diceva), senza che le parti (ma dispiacendo ad una soltanto, in verità) possano nemmeno sospettarlo, e ancor aspettarlo: un ordigno probatorio, che deflagra all'improvviso, nel processo, che lo mutila e lo sfregia orribilmente (e di cui poi si rifiuta l'identificazione! Quando non ecceda nel disconoscimento, il giudice obbietta che, in fondo, la prova atipica genererebbe un risultato di prova atipico, meno efficiente, euristicamente, di quello tipico; ma l'esperienza, traboccante condanne per tale prova, lo smentisce; e, comunque, la legge gli vieterebbe perfino di pensarlo).

A parte ciò, sta, in fatto che la legge non ignora la "prova atipica", la ha da tempo regolata, la ammette (solo) quando, ben più che inefficiente, fosse addirittura inesistente, la "prova tipica"; e, al suo posto, potesse fungere da mezzo euristico al seguito della innovazione culturale e scientifica (non ancora tipizzata).

Ed essa, proponibile dal giudice, non sarebbe da lui introducibile, se non fosse stata modellata, con lui, dalle parti, non fosse stata collettivamente approvata. E solo dopo, e in virtù, di ciò, potrebbe essere ammessa e assunta (art. 189 c.p.p.).

Oppure replica, il giudice, che, lui compirebbe, che quel risultato di prova sarebbe, "un accertamento di fatto".

Ciò che induce a dubitare della intellezione della locuzione (quando non fosse pretestuosamente usata).

Giacchè, il "giudizio di merito", tutto, è diretto al, non fa che, su una infinità di temi (di prova), con una infinità di mezzi (di prova), tipici (e "atipici": vedi sopra): "accertamento di fatto".

Ma traverso il diritto, alla stregua delle norme che lo tipizzano, e lo regolano; ovviamente.

Altrimenti sarebbe anomico (una accadimento dell'ambito giuridico!!), col "giudizio" che lo genera, sarebbero autarchici, entrambi, se non anarchici, l'uno più dell'altro, il loro autore più di tutti, e anacronici, dinanzi alla codificazione legale della giurisdizione, storicamente pervenuta.

Si noti, peraltro, che, quando l'"accertamento" fosse anomico nella attuazione, lo sarebbe anche nella valutazione, probatoria. Non solo per (immaginabile) spinta della anomia originaria, ma anche (soprattutto) perché le norme, codificate, della valutazione (dei risultati) della prova, non lo riconoscerebbero tra quelli giuridicamente corrisposti, e attesi, e non saprebbero, non potrebbero, per ciò, operare.

Autarchica, anarchica, anacronica, dunque, diverrebbe anche la valutazione (della prova). .

Si è trovata, pertanto, compiuta risposta, alla superiore domanda:

l' accertamento corsaro, non si addice al giudice (semmai all'accusatore, se non al giustiziere).

Se accade, è penosamente chiaro che, in ordinamento sociopolitico e giuridico nel quale il giudice, soggetto alla legge ( e a nient'altro che essa, come stentoreamente pretende), le si rivolta, " si fa legge da sé", più di una giuntura si è infranta, e si infrangerà.

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