nei dintorni del ''concorso esterno'' in '' associazione di tipo mafioso''
Franto, intero, dall'annuncio di condanna, all'inferno carcerario, di un ottavo della sua vita, se corrisponderà a quella media, per sentenza da delitto di "concorso esterno in associazione di stampo mafioso", intonata, con accento ìndice e vìndice, pur esitante qua e là, al levitare spasmodico di sagome gesticolanti e fruscianti nell'aula ingravescente, da Taluno, sebbene ammanierato sì da sconsigliare infausti presagi sui suoi atti. Commentando, con pazienza di martire, la sventura, fidando, chissà per quali ispirazioni, che sarà placata dall'Ufficio che la ha portata. Contenendo, al suono di una dignità abituale, l'eloquio, severamente, tuttavia, obbietta: "le accuse contro di me sono immondizia".
Si riferisce, ovviamente, ai tratti empirici, di esse, uscenti, aneddoticamente, dalle "testimonianze", al processo, sul suo passato. E così, all'incirca, epilogabili:
essere nato, e vissuto (per non oltre trenta anni dei suoi sessanta, in vero), essersi quindi plasmato (come ogni umano, o animale, nondimeno) in una comunità composta sì da culture "civili", ma anche "incivili", "mafiose" (in vero, una comunità come ogni altra, fatta di culture e sottoculture);
non avere scisso, corpo e spirito, da queste (pure, indefettibilmente coese a quelle, e insieme coerenti, pertanto, le gesta rispettive, confluenti o confliggenti);
intrattenendo conseguentemente relazioni, scambi, materiali e immateriali (necessariamente immanenti alle comunità "multiculturali", intrattenuti da tutti i loro membri, in vero), con esse;
essere stato, e rimasto, in tal contesto , pur fuori della sottocultura, mai immedesimandosi in essa ( e di fatti non è stato accusato di essere mafioso, bensì "prossimo", al mafioso; non fortuitamente "concorrente esterno", in associazione di tipo mafioso).
E poiché li ravvisa, i tratti di quelle accuse, che per dieci anni, via via che laidamente affluivano, gli hanno morso le carni ed ora lo trafiggono per tutto:
certamente adatti a descrivere relazioni, intransitive e transitive, dei membri delle comunità multiculturali; o utili a sociologarne, politologarne. Forse adatti a permettere, alle culture superiori, di muovere rimproveri ed incolpazioni a quelle inferiori, non altrimenti tuttavia che con le opposizioni (dialettiche) delle antitesi, per il predominio di queste, e con i mezzi mai forzosi della (ri)acculturazione.
Oppure con le transazioni delle sintesi.
Ma certamente inadatti ai rimproveri, alle incolpazioni "penali", perché letali, e in fatti forieri della condanna che lo ha stremato. Altrimenti il diritto penale falcidierebbe modi di nascere, di vivere, di convivere, gli esseri medesimi perché tali; rimprovererebbe, incolperebbe, in definitiva, la vita comunitaria.
Tutto ciò medita, allorché obbietta, alle accuse, di avere trasportato "immondizia", rubato aneddoti alla "natura delle cose", senza meno intraducibili, per quanto orrendamente deformati, in fatti delittuosi (pur se fossero culturalmente deprecabili).
Non oltre lui (anzi, forse, non fino a lui) va il suo avvocato.
Interpellato dopo la sentenza (all'incirca) protesta:
"la società dei malfattori", dei "pentiti", ha colpito ancora, essa non è stata "tenuta a bada" dai giudici.
Parole che, in verità, menerebbero lontano, lessicalmente; più di quanto vogliano:
poiché (le prime due) denominano tradizionalmente, etimologando dalla antica societas scelerum, l'odierna "associazione per delinquere" (che nella edizione precedente, "zanardelliana", d'altronde, appellava i suoi membri, appunto, "malfattori"). E poiché, in effetti, una "società" (quale parte di una maggiore) che (in tesi) avesse, o acquisisse, il fine di commettere delitti, di calunnia, o di falsa testimonianza (esemplificando quoad speciem), non sfuggirebbe alla fattispecie della "associazione per delinquere".
A questa, quindi, quale modulo giuridico dell'accolta dei pentiti, menerebbero quelle parole.
E ove si notasse che tal "società" sarebbe stata "promossa" ( e "costituita", "organizzata", "finanziata": secondo i non impertinenti verbi della legge incriminatrice: art. 416 c.p.) da legge dello Stato, da Poteri di esso ( tanto visibilmente concupiscenti, allora, invero); che, per ciò, sarebbe scorretto, o tendenzioso, se non blasfemo, reputarla, e dirla, malfattrice, delinquente:
a parte il rilievo (metaforico) che il "marchio di fabbrica", o "il lignaggio", non escludono né impediscono che "il prodotto degeneri"; e che, se della degenerazione di quella non fosse responsabile il promotore ( costitutore.... ), potrebbe esserlo l' "organizzatore" o il "direttore" (altri autori di condotte, primarie, della fattispecie) coevi; non sarebbe inobbiettabile che, di associazioni "statali" (perché) promosse (finanziate, o altrimenti favorite, se non costituite, secondo le contingenze) dallo Stato, (ad esempio) quelle "costituzionali" (art. 18 della Carta), è da Esso medesimo (paventato e) previsto che, acquirendo fini vietati dalla legge penale, o forma militare o segreta (per scopi politici), o (forse) metodo non democratico (le associazioni denominate "partiti": art. 49.Cost.), degenerino; e, così, delinquano. E che, ove accadesse, siano represse.
Pertanto, la "società di malfattori", piuttosto che isterilire, semanticamente, nella (ovvia) suggestione, impressale (a quanto parrebbe) dall'avvocato, del "passato criminoso" dei "pentiti" (suggestione inapprezzabile, in vero, da chi fosse destinato a riscattare culturalmente ogni criminale, se non il crimine stesso, sito non altrove che allo scrimine, lessicale e materiale, del suo opposto), potrebbe fecondare nell'allusione alla "associazione per delinquere".
Anche a costo dell'avvento, compensativo, della "nemesi", ove, rispetto ad essa, fosse reputato possibile il "concorso esterno":
che ne sarebbe di quanti avessero avuto relazioni e scambi e transazioni (beninteso senza immedesimazioni) con essa?
Quando li si identificasse, pur solo categorialmente, la schiena della comunità rabbrividirebbe.
Ancor più lontano menerebbero, lessicalmente e semanticamente, le parole dell'avvocato (e si ultima qui la digressione esegetica relativa) quando si avvertisse, che, se quella "società" avesse, o acquisisse, e attuasse, fini di false incolpazioni, poiché ai "soci" perverebbero, puntualmente accettate (è noto per "gazzetta ufficiale"), "offerte e promesse di denaro e di altre utilità", per altri indici giuridici essa accoglierebbe "malfattori": perché coverebbe, ognora, "subornazione".
La quale dovrebbe stare alla larga dalle "incolpazioni", per la sua immane potenza corruttrice, tanto da assurgere a delitto, che la legge, con saggezza pazientemente tessuta dalla tradizione, ha eretto, a contenere, se non a impedire, insieme alla falsificazione delle reità, quella del processo medesimo.
Dunque, ove quella "società", covante subornazione, procreasse subornatori e subornati, guastatori del processo penale (già di per sé letale), per nessuna via sfuggirebbe alla fattispecie della "associazione per delinquere".
E ove si obbiettasse che il suo "oggetto sociale" avrebbe il Sigillo dello Stato, se pure non si ribattesse perché mai Questo, che nella esterna comunità reprime fin dal germe la subornazione, in sé la covi; Questo, non altri, assuma il rischio di subornare il processo, di violare con legge la legge, di permettersi ciò che a chiunque inibisce; lo Stato, si intende, per mezzo dei Poteri (precede "il legislativo", seguono gli altri) che lo costituiscono.
Se pure non lo si ribattesse, si replicherebbe che, quando Esso si autolegittimasse, ad oltrepassare o a contrastare le sue leggi, quando non si sottomettesse, apriori, ad esse, non avrebbe ancora cessato di allevare, e, all'occasione, di liberare, assolutismo. Allora, quando non delinquesse formalmente, potrebbe delinquere sostanzialmente.
Lo sguardo dell'avvocato è oramai lontano dalla linea di questo orizzonte, quasi illocalizzabile.
A malgrado dello slancio semantico delle parole che lo hanno teso, non è nemmeno giunto a vedere che, quella "società", avrebbe la potenza di produrre, ad onta delle apparenze, e (in tesi) delle volontà, "statutarie", non già "mezzi di prova", o "di ricerca della prova", o "fonti di prova", delle radiose e rasserenanti classificazioni codificate: di prova di realtà date, anteatte, nei vestigi loro propri. Bensì mezzi di creazione di prove, delle (ir)realtà specchiate, financo di creazione di reità, e di indici di rei.
Per giunta inespugnabili, "come da progetto ed esecuzione", se nemmeno espresse oralmente e pubblicamente, le "testimonianze", nella prassi "abbreviata" (da "giudizio abbreviato") di loro assunzione, che si affretta a insediarsi, "per libera scelta dell'imputato" ( formula che non teme ironia, né sarcasmo), montando concitatamente dallo sconcerto per la ferocia delle pene (con quella scelta, per lo più illusoriamente invero, mitigabile), sempre più incontinentemente profferta al dogma (iniziatico e misterico) dell' "efficienza" del processo, che nella "abbreviazione" sempre più frenetica della corsa alla dannazione dei prescelti esprime la voluttà della "giustizia sommaria", della "decimazione", l'ebbrezza del "sacrificio" giuridico.
O, se oralmente e pubblicamente espresse, le "testimonianze", lo fossero a distanze impercorribili, dalle aule "dibattimentali", in "siti remoti e protetti", perfino dialetticamente irraggiungibili, nei quali divengano (finalmente) inescutibili, indiscutibili:
già dal borborigmo idiomatico, adiposo, cacofonico, imposturale, recitativo, immancabilmente incomprensibile, del "dichiarante".
Quando financo esse non si ritraessero, in contorcimenti inconcepibili dalla ragione comune eppure in auge nella "società" predetta, a vantaggio di inesauribili ectoplasmi cartacei, protervamente affluenti dalle origini, del "pentimento".
Nemmeno alla vista di tanta empietà, procedurale, di tanto disastro, culturale, è, forse, giunto lo sguardo dell'avvocato. Più di uno spiraglio, nondimeno, ha tastato.
Interpellato subito dopo la sentenza, pago, rivendicativo, cupamente allusivo, la adula, quale risposta istituzionale agli "insulti intollerabili" che, a Lui e al processo, che da tempo ha preparato e inscenato, sarebbero stati incautamente rivolti.
E sbrigativamente allontanandosi, con malcelata alterigia, dall'interpellante, annette la condanna all'accusa che si sarebbe "trescato con la mafia".
Sarebbe questo il fatto, delittuoso, commesso, e il verbo della condotta esecutiva, così sarebbe stato offerto, al processo, perché "in termini" fosse giudicato e sentenziato. Così, d'altronde, prima dell'offerta, lo avrebbe colto, e tratto, dal cogente vocabolario della legge incriminatrice, ineludibile dacchè la potestà di lui, "pubblico ministero", per legge (addirittura costituzionale) accusatore in pubblico, additatore al pubblico, assalitore pubblico, di qualsia vivente, gli è stata (a suo tempo, saggiamente) assoggettata.
Dunque, un delitto di "tresca", ci si aspetterebbe legalitariamente di rinvenire, in quel vocabolario, e la condotta rispettiva, del trescare, e l'autoria, rispettiva, del trescatore. .
E poiché quella dello sventurato (in esordio) sarebbe stata condotta di "concorso", in associazione di tipo mafioso, e chi "concorresse" alla commissione di alcuno dei fatti di questa, alcuno di essi, necessariamente, commetterebbe, esattamente un fatto di tresca, tra essi, ci si aspetterebbe di rinvenire, e la condotta, rispettiva, del trescare, e l'autoria, rispettiva, del trescatore (non accidentalmente, chi concorresse in delitto di rapina commetterebbe rapina e diverrebbe rapinatore; ...di sequestro, commetterebbe sequestro e diverrebbe sequestratore, di aggiotaggio...; così all'infinito. Ciò, invero, è giuridicamente, e scientificamente, necessario).
Senonchè, tra tutti i fatti costitutivi della or detta associazione, le condotte, esecutive, rispettive, gli autori di queste, nessuno è, neppure minimamente, identificabile in ciò che, l'interpellato, ha fulmineamente tracciato ( fatti di promozione, di costituzione, di organizzazione, di direzione, della associazione, di partecipazione alla associazione, innervati beninteso dalla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, e da altro, condotte, autorìe, rispettive, non potrebbero essere più irricettivi e semanticamente incomunicativi di quello agitato).
Dunque, il processo sarebbe stato preparato e inscenato, la sentenza di condanna sarebbe stata emessa, non sotto ma oltre e contro, la legge, se non fosse stato usato un altro modello di reato, e di rispettivo concorso.
Nessun altro, nondimeno, è stato usato, e neppure richiamato (né, in vero, esiste), avanzando nella più sovrana noncuranza, dunque, del principio, legale e scientifico, che il fatto del concorrente non è che parte del fatto dell'autore, è questo stesso ripartito tra più agenti al momento della esecuzione. In altre parole, chi concorresse nel delitto di associazione di tipo mafioso diverrebbe necessariamente, "associato" (nei molteplici ruoli, primari e secondari, che la legge incriminatrice distingue), "mafioso".
Nella noncuranza rimarcata, si diceva, e, anzi, nella volontà precisa di tenerlo a gabbo, il principio, con l'artifizio "teoretico" di un aggettivo, uno solo affinché più agevolmente sfuggisse, all'osservazione scientifica:
"concorrente", nel delitto di associazione, ma non "interno", come sarebbe ovvio e necessario (approfondimenti in altro mio articolo, omotematico, di questo Sito), sibbene "esterno"!
Così, lo sventurato abitante della cultura "civile", che non avrebbe scisso corpo e spirito dalla cultura "incivile", "mafiosa", che, pertanto, avrebbe "trescato" con questa, mediante un impercepibile artifizio verbale, aggettivale, che, sistemicamente, tuttavia, ha situato, a fianco della norma legalmente incriminatrice, una norma illegalmente tale (perché proposta dal "pubblico ministero", posta dal giudice a premessa dalla sentenza, addirittura esclusa, dalla prima: "la norma inclusiva è contemporaneamente esclusiva"), che permettesse di colpire nella prima cultura, senza colpire, nemmeno indirettamente, nella seconda; che, anzi, avvalendosi di agenzie di questa ( la "società dei malfattori" richiamata dall'avvocato), colpisse in quella (dopo ciò, la mafia potrebbe colpire anche con l'antimafia!); così, dicevasi, lo sventurato è stato processato e condannato.
Si tralascia che quando la norma di origine legale colpisse la cultura "incivile", quella di origine "giurisprudenziale" colpisse la cultura "civile", sarebbe scientificamente prevedibile che la comunità intera diverrebbe un mattatoio, ciclicamente più virtuale o più reale, ma permanentemente tale.
Nemmeno l'acume dello sventurato, durante l'interpello surriferito, è giunto a intuire tanto.
Interpellato polivocamente, a distanza dalla sentenza, sussiegoso e saccente, eticheggiante, come suole, un'"alto dirigente della sinistra", dopo avere fieramente inalberato, a proposito dell'intento, di alcun altro schieramento politico, di "reintrodurre le immunità parlamentari", che "il principio della irresponsabilità del potere è inaccettabile", affrettandosi a tralasciare, nondimeno, se solo quel potere, legislativo, sia "irresponsabile", se, anzi, esso non lo sia meno di altri (istituzionali ben si intenda), se altri non siano, contingentemente o statutariamente, ben più, se non assolutamente, irresponsabili; (dopo tale profusione di rigore) pronunciando in materia di "concorso esterno", al dubbio dell'interpellante sulla compatibilità ordinamentale della "figura", altezzoso (all'incirca) obbietta: "oramai il concorso esterno è consolidato in Cassazione".
L'"alto dirigente della sinistra", dunque, mostra di sapere cogliere che la "figura" ha origine "giurisprudenziale". Ma di non sapere inferire, ed eccepire, che, conseguentemente:
un potere non legislativo ha legiferato (per giunta a colpire letalmente, e a caso, tra culture "civili" d'ogni sorta), il potere legislativo non lo ha impedito, né represso; i due Poteri sono, quindi, collusi, confusi; insieme, hanno violato l'ordine costituzionale, portato delle lotte di progresso, che l'umanità indefessa ha permanentemente ingaggiato.
Di non sapere, in somma, l'"alto dirigente della sinistra", neppure minimamente vedere pensare agire, politicamente.
Jusdiaz - letteratura possibilmente scientifica
Patologia Giudiziaria