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Scritto da Administrator   
sabato 07 gennaio 2012
Legge penale di guerra?

La legge penale codifica l'annientamento personale del suo destinatario;
con la incarcerazione (che lo introduce in cubicoli che gli tolgano ogni facoltà, animale e umana, talora l’esistenza, che, nella “incarcerazione per sepoltura” detta 41 bis, è un mistero inesplicato), ne attua, meticolosamente, l’ annientamento;

per cui, essa, con bella astuzia intertemporale, ha accoppiato carcere e pena corporale, contro la storia che aveva escogitato il primo a superamento “umanitario” della seconda (la quale, peraltro, sopravvive al primo, allorchè, perdurando, quale indelebile marchio d’infamia, sul corpo dello scarcerato, lo perseguita fino alla tomba);

ora, essendo, l’annientamento personale, nella estensione che gli assegna la “generalità” della sua fonte, evento e scopo della guerra, non della pace, della relazione al nemico, non all’amico (o ad altri), la legge penale muove guerra (pur a non alta intensità), ai suoi destinatarii;

e poiché, per lo più, entro essa, l’illecito è anche lecito, il vietato è anche permesso, il male è anche bene (“prelievo mafioso” e prelievo fiscale, appropriazione comune e “appropriazione” bancaria, spaccio comune e “spaccio” di Stato, strage comune e strage di Stato…), ed i primi (termini, di quegli opposti) hanno a destinatario il popolo, i secondi, i suoi “istitutori”, la legge penale muove guerra al popolo;

d’altronde il suo ciclo vitale è “automatico”, dalla emanazione alla applicazione:
snodato dalla categoria giuridica del dovere, esso comanda, gli atti che prevede (ordini, delle “autorità”, adempimenti d’essi), come fossero atti militari (anche l’avvio processuale del ciclo applicativo, la azione penale, peraltro, è obbligatorio: art. 112 cost);
la legge penale è, dunque, legge sostanzialmente militare;

ma anche formalmente, è militare, se la applicano organismi militari (carabinieri, guardia di finanza) o paramilitari (polizia di stato); organismi per giunta a comando unico e personale, esteso all’intero territorio nazionale (talora extranazionale), e del quale gli organismi “civili” “apicali”, quelli dei Ministeri (Difesa, Economia, Interno) sono puramente mimetici, trucchi di parvenze non militari, fatui esornatori di “civilità”, del sistema (di fatti, a parte che la direzione civile di un comando militare è funzionalmente militare, l’organismo civile, comunque, è sottoposto a quello militare, se da esso mutua forza, tecnica e modo);

peraltro, agli organismi militari è assegnata, nel processo (di applicazione della legge) penale, la ricerca delle condizioni dell’annientamento personale, sia prima che dopo l’intervento del magistrato (del pubblico ministero);
per di più, essi hanno facoltà proprie, per attribuzione (finanche) della Costituzione, di togliere o di limitare le libertà della persona (art 13), del suo domicilio (art. 14), della (riservatezza della) sua corrispondenza (art. 15), di circolazione nel territorio nazionale (art. 16), di riunione (art. 17), di associazione (art. 18), di stampa (art. 21)….hanno cioè facoltà di compiere arresti fermi perquisizioni intercettazioni…
facoltà proprie, dicevasi, cioè del tutto indipendenti da autorizzazioni od ordini del magistrato;

magistrato, quindi, essenzialmente ricettore dell’opera loro, e, perciò, suo pressoché mero trasmettitore, al processo (di applicazione della legge) penale;
e che comunque, a sua volta, quando intervenga, ordinando od autorizzando, svolge un comando militare, dirigendolo a forze militari, anzi “dispone (ndo) direttamente” di queste (“della polizia giudiziaria”: art. 109 Cost);
per cui i suoi ordini, le sue autorizzazioni, in “forma giudiziaria”, travestono veri e propri comandi militari, che d’altronde, per i loro destinatarii, provengono da (veri e propri) comandanti militari (i quali, per giunta, portano la divisa, una toga nera ornata di cordoni argentati o dorati);

e magistrato che, quando intervenga emettendo giudizi o pronunce (da “giudice”), i quali intercalano un ciclo applicativo a carattere militare, compie necessariamente atti militari;
d’altronde anche a questo magistrato obbedisce la polizia giudiziaria (art. 109 cit), egli, peraltro, dispone direttamente l’annientamento, comandando la incarcerazione, ed il suo mantenimento, al quarto (dei tre predetti) organismo paramilitare, la polizia penitenziaria ( che ha il suo organismo apicale, “civile” nel Ministero della Giustizia);

dunque, un ciclo oggettivamente soggettivamente funzionalmente giuridicamente, militare, quello della applicazione della legge penale, dalla sua emanazione;
d’altronde, è costantemente segnato da imprigionamenti a mezzo di forza armata, trabocca quindi di “prigionieri di guerra”;

ma, la legge penale, è legge militare di guerra soltanto dalla emanazione alla applicazione, o lo è anche dalla formazione? Il Parlamento, che la fa, e impartisce ordini militari ai comandi ed ai sottocomandi militari sopra visti, esplica comando militare a sua volta?

(a parte che i comandi e i sottocomandi predetti, avendo colonizzato il Parlamento, legiferano surrettiziamente, in proprio), l’organismo legislativo che codifichi l'annientamento è senz’altro militare (e “bellico”), e comunque è tale quando lo comandi ad organismi militari;
e, che il Parlamento faccia anche leggi civili, o altre, “di pace”, non toglie che faccia leggi, militari, di guerra (le suddette);

ora, quale è la natura di uno Stato che, dalla legislazione alla esecuzione (sia governativa che magistratuale, “giurisdizionale”) di un suo prodotto (normativo), predisponga organismi militari di annientamento (della popolazione)?
quella di uno Stato civile, di uno Stato militare?

uno Stato complesso, stratificato e multifunzionale, che, tra altri, abbia quegli organismi, per di più aventi il maggiore potere dell’uomo sull’uomo, il potere, supremo, di “vita o di morte”, non potrebbe non essere (al meno anche) uno Stato militare;

e poiché, quel potere, è “assoluto” (nulla di fatti limita o regola la opzione, legislativa o esecutiva, dell’annientamento personale), assoluto è lo Stato che lo contenga (tale pur se lo fosse in un solo ambito funzionale), quale potere, d’altronde, senza antagonisti, né interni (l’avvocatura, la più ovviamente votata all’antagonismo, è per lo più coagonista), né esterni (l’apparato “massmediatico” nazionale ne è l’apologeta inesausto);
peraltro, contemporaneamente, è il potere del lusso, del lucro, del fasto, per i suoi organismi, giacchè in “gloriosa” attività istituzionale di guerra;

d’altronde, la celebre Carta del 1948, lo ha costituito, unitamente allo Stato, e di fatti lo prevede e lo regola minutamente:
agli artt 25 e 27 disegna che ognuno possa essere “punito”, con “pene” o con “misure di sicurezza” (per un fatto che sia stato previsto come reato), e non esclude che, esse, possano arrecare qualunque afflizione, e comunque, rinviando (implicitamente) alla legge della incarcerazione (di cui sopra), o della custodia e del ricovero (la incarcerazione, in forme di “misure di sicurezza”, dei “socialmente pericolosi”, sani o infermi di mente), include l’annientamento;
per ciò, pacati termini da pratiche correzionali, da correzionalismi (miranti alla emendazione nella preservazione del soggetto), quelli, della Costituzione (e delle leggi inferiori), come “punito”, “pene”, “misure di sicurezza”, sono eufemismi (o imposture moraleggianti);
essi, in effetti, implicano annientamento;

così che se, per art 27, le pene non potrebbero “consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, dovrebbero “tendere alla rieducazione del condannato”, non potrebbero dare morte…
se la Carta, cioè, porrebbe limiti alla punizione, che, modalmente, non potrebbe disumanarsi, effettualmente, dovrebbe rieducare, e non potrebbe uccidere, tuttavia:
il secondo limite è abbattuto dalla impossibilità della rieducazione per annientamento, il terzo, dalla immanenza al carcere di un quantità (bellica) di morti: circa centocinquanta all’anno (negli ultimi anni, su una popolazione, prevalentemente giovane, di circa sessantacinquemila individui ), delle quali circa ottanta per omicidii “mediati” (dalla pressione della sottoposizione), “involontari” ma prevedibili e prevenibili, le restanti in apparente forma di suicidii;
il primo limite è seppellito dalle macerie degli altri;

singolare tragitto, quello della legge penale, ieri nacque a mitigare e a regolare la potenza di annientamento degli autocrati d’ogni risma istituzionale, oggi se ne è investita, perfino con la Carta, per Costituzione, se tutti gli organismi, militari e paramilitari, della sua formazione e della sua applicazione, sono stati lì (vd passim) , minutamente predisposti.
SS 28 12 2011 P.Diaz

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