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Sull’esercizio abusivo della professione, ex art. 348 cp, dai tutori giuridici del parafango PDF Stampa E-mail
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Inviato da Pietro Diaz   
lunedì 18 aprile 2011
I Consigli degli Ordini degli avvocati quali persone offese del reato.

1. il reato punisce chi eserciti “abusivamente” una “professione” perché privo della “richiesta” “speciale abilitazione dello Stato” (art. 348 cp);
1.1 la quale è regolata (peraltro, dall’ “Ordinamento delle professione di avvocato”…), all’art. 20 e ss RDL 1578/1933 (abilitazione per esame di Stato);
1.2 e tuttavia è efficace (quanto a esercizio professionale di essa), alle condizioni in art. 17 e s, 24 , 31 RDL cit. (presupposti della iscrizione, e iscrizione, all’Albo degli avvocati);
1.3 l’esercizio della professione di avvocato postula dunque sia la abilitazione dello Stato sia la iscrizione all’Albo;
2. tale seconda condizione, peraltro, è (interamente) rimessa alla ricognizione (vincolata o discrezionale), all’accertamento, alla dichiarazione ed alla amministrazione (controllo delle subcondizioni della permanenza o della cessazione di essa) del Consiglio…;
2.1 come chiaramente appare all’art. 16 RDL cit (“tenuta” dell’Albo);
2.2 ed è particolarmente marcato all’art. 1 RDL cit.:
2.2.1 per cui è inesercitabile la professione se non dall’(abilitato) iscritto all’Albo;
3. e la eserciterebbe “abusivamente”, chi non lo fosse, nel senso proprio di cui all’art. 348 cp;
3.1 ciò per richiamo espresso, dalla disposizione in art. 1 cit, sia “in funzione di struttura” (per dare o per avere, in questo caso per dare, un precetto) che “in funzione di disciplina” (per dare o per avere, in questo caso per avere, una pena), della disposizione in art. 348 cp (art. 1.2 RDL cit);
4. in altre parole, per RDL cit, l’esercizio “abusivo” della professione (di avvocato) si ha non solo alla condizione espressa in art. 348 cp (mancanza di abilitazione), ma anche a quella espressa in art. 1.2-348 cp (mancanza di iscrizione all’Albo anche dell’abilitato);
5. è dunque palese che il Consiglio (in parola), titolare del (potere organizzato di porre o di togliere) la condizione dell’esercizio della professione di avvocato ( l’Albo e l’iscrizione o la cancellazione in esso), è contitolare (esplicito) del bene giuridico (complessivamente) tutelato in art. 1.2- 348 cit;
5.1 e conseguentemente persona offesa ex art. 120 cp (nonché ex art. 74cpp);
6. d’altronde, l’imputato sarebbe stato non abilitato e non iscritto;

La sussistenza del reato

7. il reato imputato, oltre che punire generalmente chi, senza abilitazione dello Stato, eserciti una professione che la richieda, punisce anche chi, particolarmente, indirizzandosi ad esercitare, o esercitando, la professione dell' avvocato, si difformi da tutte le condizioni, pre o post liminari, (laurea in giurisprudenza, tirocinio, iscrizione all'Albo..) poste dal RDL 1578/1933, imposte;
7.1 ciò per richiamo, dicevasi, di quella norma dall'art. 1.2 del RDL cit, attuato in “funzione di disciplina” (la previsione della sanzione), e in “funzione di precetto” (la previsione del contenuto del comando), esteso, dal richiamante, a quanto stia nel suo ambito (le condizioni suddette);
7.2 professione che dunque inizia alla condizione preliminare della laurea in giurisprudenza (quale minimo del sapere professionale), verso il tirocinio ( stragiudiziale al primo anno eventualmente giudiziale al secondo), evolve al grado (stragiudiziale e giudiziale) dell'avvocatura, davanti le giurisdizioni inferiori e medie, fino al grado della avvocatura davanti le giurisdizioni superiori;
7.3 ciò d'altronde conformemente alle modulazioni dello svolgimento e dell’esercizio della professione stabilite dalla “legge professionale”;
8. che postula, è evidente, sapere propedeutico e postpedeutico, accumulativo e accrescitivo, sapere giuridico, d'altronde, stante nei testi giuridici ed in quelli della loro interpretazione, dottrinale o pratica, (assolutamente) tipizzante ogni atto intellettuale di uso d’esso, sia diagnostico (che cosa sia un elemento dei testi giuridici, a quale di essi sia ricondotto dai testi interpretativi, sia riconducibile il caso) sia prognostico (a quali esiti, teorici o pratici, portino gli elementi dei testi e la riconduzione ad essi del caso);
8.1 onde nell'uso, comunque circostanziato, di quel sapere sta un atto intellettuale immancabilmente professionale, immancabilmente tipico (che appartiene ad una tipologia, ad un tipo di logica, di logos, ciò che sostiene e anima ed attua ogni sapere sociale);
8.2. e poiché quel sapere accoglie e genera eventi sociali, rilevanti per la Costituzione della Repubblica ove esso vive ed opera (sia nella Parte inerente l'essere e l'avere delle persone singole o associate, sia nella Parte della loro attivazione e garanzia giuridica e giudiziaria), favorevoli e sfavorevoli, benefici e malefici, esso postula, con la professionalità, la responsabilità (socio) giuridica, dell'utente;
8.3. questa è sancita nelle leggi costituzionali, da quelle subcostituzionali (civili e amministrative: disciplinari), e dalle leggi penali (quella di specie).
8.4. responsabilità che sta davanti alla acquisizione del sapere, prima che al suo esercizio, e poi a questo entro quello;
9. acquisizione ed esercizio, d'altronde, richiedenti diligenza speciale, non diligenza comune, diligenza professionale, non del “buon padre di famiglia”, ex art. 1176 .2 cc , immancabilmente, giacchè coinvolgenti sapere professionale (quello che si professa, che si frequenti e si applichi stabilmente);
10. si può prendere le mosse da quest'ultima nota per rilevare che, i mandati ad attività per il risarcimento di danni da sinistri stradali hanno ad oggetto (anche esplicito) diligenza comune, non speciale, e, dunque, non sono neppure riconducibili a mandati di prestazione di opera intellettuale (artt. 2229 ss cc), che postula diligenza speciale;
10.1 ciò tuttavia comportando (non una ma) due illiceità;
10.2 la prima, per cui, essendo, da quanto sopra, attività professionale, essa sarebbe svolta senza accollo della responsabilità civile relativa, esponendo il mandante a doppio rischio di danno (e a danno), quello da carenza di qualità della prestazione, quello da carenza di responsabilità per la prestazione mancante di qualità;
10.3. la seconda, la quale, per l'impiego di diligenza comune al posto di quella speciale, dipendente proprio dalla assenza di abilitazione dello Stato e degli ordini professionali, è proprio la illiceità penale di cui all'art. 348 cp (quella prima del richiamo normativo sub 1, quella dopo esso);
10.4 d'altronde, necessariamente è compiuta (abusivamente) attività professionale se il linguaggio che questa impiega, quello sostantivale e aggettivale, nel suo ordine grammaticale e sintattico, corrisponde a quello dei testi giuridici e di quelli della loro interpretazione;
10.4.1 corrisponde a quello assolutamente proprio ad essa;
10.5 ed il linguaggio decide della natura della attività, l'attività sta entro il suo linguaggio (comune o speciale), inscindibile dalla natura d’essa e dal sapere nel quale gravitino;
10.6 e non solo il linguaggio di specie, quello dei “mandati”( danno, risarcimento, responsabilità...) esprime la natura della attività, ma il suo uso concreto, ad esempio la sua minatorietà, esprime l’atto professionale (soltanto l'avvocato potrebbe, in specie, intimare o diffidare pregiudiziariamente, potrebbe non dare alternative comportamentali);
11. peraltro, della attività professionale, sarebbero stati impiegati i mezzi, prelusi i fini, posto il rapporto tra essi, discrezionalmente;
11.1 ora, come è possibile, in mancanza di sapere giuridico e giudiziario, già scegliere, prima che impiegare, mezzi e fini, il rapporto tra essi, insomma diagnosticare e prognosticare nella materia (se non imperitamente)?
12. il rilievo di taluno, per cui quella attività potrebbe essere fatta dal diretto interessato, cioè da chiunque, dunque anche da mandatario, trascura che, in concreto, la attività, di costui, è offerta al pubblico in forma organizzata, è accettata dal pubblico, che manda (la gestione giuridica di suoi interessi) a soggetto organizzato, non è attività del diretto interessato, è bensì “professionale” (anche per la stabilità della organizzazione di essa )...
13. il mandatario, peraltro, non è munito di laurea in giurisprudenza, ancora meno si è sottoposto ad addestramento pre professionale (che solo presso avvocati potrebbe essere effettuato);
14. e chi obbiettasse che sarebbe consulenza, quella prestata, tralascerebbe che, quando essa impieghi sapere giuridico, sarebbe attività professionale stragiudiziale (la più importante d'altronde, perchè stabilisce la opportunità della inazione o della azione giudiziaria, alla stregua di saperi anche processuali, vieppiù estranei all’imputato);
peraltro, in fatto:
15. quanto alla prova dell'esercizio della attività, essa, alla luce della organizzazione della sua prestazione mediante “tutto l'occorrente” (sedi iscrizioni autorizzazioni rinnovazioni suppellettili moduli etc), è senza fallo presumibile, dunque provata;
15.1 considerato oltretutto che non occorre la prova della singola prestazione, bastando quella, anche indiziaria, di un insieme abituale di prestazioni;
Sassari 19 4 2011

Avv Pietro Diaz

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