Stalking al candidato, col parere (in proposito) richiestogli all’esame per avvocato... |
Inviato da Pietro Diaz | |
lunedì 03 gennaio 2011 | |
[Tizio, in passato fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla, iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andar al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane]. “lungo la strada la molestava, cercando di fermarla e di parlarle…iniziava altresì a farle continue telefonate…ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa delle frequentazione tra i due… le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008” Così, incongruamente: (così, incongruamente) esordisce il “parere motivato in materia regolata dal codice penale”, che chiede al “candidato”… di “illustrare la o le fattispecie configurabili nel caso di specie, con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato….”;
chiedendogli di riferire le “fattispecie configurabili” “nel caso di specie” (con ciò, doppiando la parola “specie”, disattento, oltre alla cacologia, all’offuscamento semantico del termine “fattispecie”, benché cruciale nella teoria del diritto)
e di fatti subito le amalgama, il “parere”, le due premesse, in una sola frase: “condotte moleste e persecutorie”
anzi neppure sa fare (oltre non sapere che non deve fare) l’amalgama, il “parere”, perché, se esso conterrebbe “molestava”…della premessa minore, non conterrebbe “minacce”…, della stessa con la implicazione che le parole della legge, segno della vigenza d’essa nel tempo proprio, sono senza tempo, sarebbero usabili anche in quello in cui non viga, ciò benché si dovrebbe discernere tra leggi vigenti e non vigenti, e anzi, di “successione di leggi nel tempo”, delle parole delle leggi nel tempo (cioè, niente di meno, della normatività loro intertemporale); quindi, oltre che ignorare, il “parere”, la distinzione tra fatti (“seguirne sistematicamente gli spostamenti..cercando di fermarla e di parlarle, fa(cendo) continue telefonate…”) e fattispecie (quelle in artt. 660, 612 citt, eventualmente 612 bis cp), tra premesse minori e maggiori (distinzione scolastica, nella teoria del diritto), ignora quella tra fattispecie e (disposizioni di) leggi (relative), in immancabile sincronia; sincronia, tra esse, non meno che tra “..gli istituti …del reato abituale e continuato”,che avrebbero (a loro volta) assunto fatti e fattispecie, secondo il “parere…”; che tuttavia persiste nell’amalgamare quanto maneggi, come se i due “reati” fossero amalgamabili, essendo ben differenti, e comunque essendo solo il secondo, “istituto” della legge (in art. 81.2 cp, e nelle varie disposizioni che lo regolano: prescrizione etc…), non il primo, ignoto, ad essa, benché noto alla prassi (che di esso, in vero, riferisce pochissimo alla teoria); e inoltre, solo il secondo interessando fatti e fattispecie del tempo antecedente (“23” febbraio 2009: supra), non anche il primo, essendo, i reati di molestia e di minaccia, autonomi, cioè, avvincibili in “reato continuato” (non “abituale”); e solo il primo interessando fatti e fattispecie del tempo successivo (a quel giorno), essendo (semmai fossero, vd infra), i reati di molestia e di minaccia, avvincibili in “reato abituale” (non “continuato”); come se i rapporti temporali, tra fatti fattispecie e leggi, fossero ignoti, al “parere”, tanto che, esso, pone “domande aperte”, incitanti a dissertazioni libere, piuttosto che legate alle applicazioni particolari su essi, che “domande chiuse” (tra le premesse cennate, integrate da quella, “massima”, dei due “istituti”);
ignoti parendo, peraltro, al “parere”, ancor prima, quegli “istituti”, sia come tali:
(ignoti parendo, quegli “istituti”, si diceva), sia come tali, sia, pur se non tali ( se solo dispositivo di calcolo della pena e genere di reato), nella capacità di assunzione di quei fatti e fattispecie, di molestia e di minaccia:
e in effetti il reato di cui all’art. 612 bis cp contiene quello di minaccia e quello di molestia, se i verbi “minaccia” e “molesta” originano dai sostantivi “molestia” e “minaccia” (degli artt. 660, 612 citt.); potendo, senz’altro:
“con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo”, la formula è talmente succinta, priva di inflessioni verso qualsiasi delle numerose specie del(la) tema(tica), da risultare spietata (per l’interrogato, lasciato in totale incertezza), e incomprensibile in ( non meno, forse, che incomprendente di) quanto chieda: se di successione creatrice (art. 2.1 cp: sarà reato quanto prima non lo era), di successione abolitrice (art. 2.2: non sarà reato quanto prima lo era), di successione “abrogatrice” (art. 2.2.: sarà reato differente da quello che era: es.: per disposizione di legge speciale già generale, o viceversa), o di successione modificatrice (art. 2.4. : sarà reato quanto prima lo era, ma la sua punizione o scriminazione o estinzione o qualunque variazione extra precetto sarà differente, benché non retroagendo, se sfavorevole, al fatto-reato precedente) di ciò, la formula, nulla (nemmeno) adombra… così, forse, dopo la inadeguatezza queritiva, manifestando, del “parere”, quella responsiva; e fallisce, di fatti, tutte le suddescritte specie…
tanto più quella, di successione modificatrice (art, 2.4. cit), intorno alla quale pare aggirarsi credula, o incapiente, allorché segnala che “Caia…dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita….”:
evento del reato (della legge) seguente (il “23” febbraio…, legge che tuttavia lo ha espresso col verbo “alterare”, al solito manipolato a libito dal “parere”)
nessuna delle quali (suddescritte specie), è ravvisabile in quella del (la legge del) reato di “atti persecutori” (in art. 612 bis cp)
In somma, una quaestio posita in modo tanto aberrato e aberrante, come quella osservata, non potrà disapprovare alcuna “solutio”, di alcun “candidato”… Pietro Diaz |