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Su una imputazione che sbriciola il furto complesso quando costituisca rapina... PDF Stampa E-mail
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Inviato da Pietro Diaz   
mercoledì 26 novembre 2008
Contestandosi, da PM presso un Tribunale, nel capo B della imputazione, un delitto di tentata rapina “propria” (oltre che di tentato omicidio e di altri in altri capi), il capo A contesta la violazione di domicilio ex art. 614 cp (aggravata ex art. 61.2 cp dal fine di commettere la rapina).

Rapina, è noto, composta da furto e da violenza alla persona o minaccia, cioè, reato complesso di “primo tipo”, due reati elementi di un altro ( sempre elementi di un altro, o quasi sempre, come in questo reato, dove la violenza alla persona è reato quando raggiunga il grado delle percosse; in tal caso, la costanza della complessità la si vede solo legando l’astratto della previsione ed il concreto della realizzazione; allora, tuttavia è lecito dubitare della omologabilità di esso al “tipo” indicato), che li unisce e (per lo più differentemente) li (ri)denomina.

Rapina composta da furto, in ogni sua accezione legale, di reato circostanziato, complesso (di “secondo tipo”: oggi il furto di art. 624 bis è tale, almeno se sia commesso in luogo di privata dimora, con violazione di domicilio ex art. 614 cit, non anche se lo sia strappando la cosa ….., che non è, in sé, reato), di reato “generale” (detto “semplice”: art. 624 cp) o “speciale” (artt. 626, 627 cp).
Perché:
- se il furto complesso, or detto, non potesse comporre la rapina, questa non si avrebbe, con quello, benché si abbia ove il furto sia “semplice” ( con seguente disapplicazione della rapina al furto più grave che la animerebbe, contro le rationes in 3.1.2 cost (per quanto siano applicabili distinti reati, di furto, violenza alla persona o minaccia, in concorso formale o continuato);

- se i furti “speciali”, cennati, non potessero comporre la rapina, per quanto “minori”, non annientando il disvalore della rapina che animassero ( un “furto semplice” pluriattenuato potrebbe essere “minore” di essi), non sarebbero separabili da essa ( benchè ponibili in concorso formale o materiale con la violenza o la minaccia);

- se il furto circostanziato, da elementi non costituenti (in sé) reato, non potesse comporre la rapina, il caso sarebbe sottoponibile alla critica, essenziale, sub 2.

D’altronde non essendo scindibili, del furto complesso o dei furti speciali o dei furti circostanziati suddetti, le norme formanti, unione di norme distinte, fatta dalla legge, non risolvibile dalla interpretazione o dal processo. Se scisse artificialmente, non potrebbero non ricongiungersi a quelle correlative, ossequiando la funzione giuridica che le ha poste.

D’altronde, le norme circostanziali non costituenti, in sé, reato, formanti quella complessa (di “secondo tipo”), non imputabili distintamente, andrebbero disperse, benché utili, ove, ad esempio, selezionino elementi della norma semplice, il soggetto passivo astratto del reato (non qualunque detentore bensì uno qualificato: un ente pubblico: art. 625 n. 7 c.p.), o identifichino il danno civile del reato, quando la azione civile sia abbinata a quella penale.

Tutto ciò, peraltro, essendo richiamato (nominativamente o per evocazione del fatto costitutivo nella lingua originale: sottrazione…. Impossessamento….), il reato componente quello complesso, quale “elemento normativo” di questo, in tutte le accezioni giuridiche particolari, se non espressamente escluso.

Ora, l’imputazione de qua, scindendo, nel capo indicato, (quella che era) la circostanza aggravante, costituente reato, del furto in violazione di domicilio (oggi suo elemento costitutivo, di reato complesso di “secondo tipo”: vd sopra), pone la questione se le circostanze aggravanti, costituenti in sé reato, di quello integrante altro, complesso, siano imputabili separatamente.
In proposito:

- poiché le circostanze aggravanti del furto in esame, in art. 625 cp, siano o non (in sé) reato, sono, nella funzione propria, equivalenti (una qualunque: art. 625.1, due o più qualunque: art. 625.2), aumentano la pena nella stessa misura (sono equivalenti anche le circostanze aggravanti comuni, “specializzate” per art. 625.3), la imputazione distinta delle prime (quelle in sé reato) nella inimputabilità distinta delle seconde (sub 5.2), turberebbe l’ equivalenza, turbando di riflesso quella della rapina, ora concorrente, con esse (vd la imputazione del Capo A), ora no;

- e poiché le circostanze aggravanti del furto in esame, siano o non (in sé) reato e siano “speciali” (quelle in parola) o siano “comuni” (quelle in art. 61 cp, qui, si intende, non “specializzate” per art. 625.3 cp), nella normatività risultante dalla accessione al reato semplice, danno reato speciale dando norma speciale (è speciale la norma che derivi dalla unione di più norme: in specie, quella del reato e quella della sua circostanza), esse non sono scindibili (la norma del reato complesso, la rapina, in parola, è unita ad altre norme, quelle dei reati che lo compongono, a loro volta inscindibili dalle norme che eventualmente le componessero come reati circostanziali.

Pietro Diaz
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