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Purtroppo ancora tra virgolette, “excirielli”. PDF Stampa E-mail
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Inviato da Pietro Diaz   
mercoledì 01 agosto 2007
Davanti una Corte di Appello subito opponente, ex art. 10. 2, 3 L. 251/2005, la inapplicabilità, presso Sé, della legge in epigrafe, anche nella parte più favorevole ( per il rapporto tra quantità concreta della pena e tempo della prescrizione o per questo solo), ex art. 2.4 c.p., si è obbiettato: de vulgari ineloquentia 1. il “giudizio” (in Corte) non sarebbe “già pendente” bensì “pendente”: se l’avverbio “già” (come dovrebbe grammaticalmente e sintatticamente: linguisticamente), del terzo comma (cennato), lo volgesse al passato, non al presente; 1.1 per ciò esso sarebbe aperto alla “prescrizione” più favorevole; 2. se l’avverbio fosse stato usato impropriamente, la lingua legislativa fosse stata “regionale” (se non dialettale), non fosse stata “nazionale“, “ufficiale” (quale quella della “pubblicazione” delle leggi: art. 73.3 cost.), “formale”, l’intera frase ospite, informale per contagio, decadrebbe semiologicamente, normativamente, con l’effetto sub 1 (per disapplicazione della previsione insensata, per conservazione del senso dell’ordinamento); altrimenti: 3. se una stessa ratio teneva assieme primo secondo e terzo “giudizio” nella preclusione della “prescrizione” più favorevole (al fondo, la ratio della “prossimità” al giudicato di merito, del processo, quale valore da sottrarre alla dispersione per tale prescrizione): 3.1 ferita, essa ratio, dalla riduzione, della preclusione (da Corte Costituzionale: sent. 393/2006), al secondo e al terzo giudizio; 3.2 non risanata, essa, dal rilievo della maggiore prossimità al giudicato di merito di questi giudizi, poiché differenza inapprezzabile al lume della ratio originaria (che, accomunandoli, mostrava di non apprezzarla): 3.3 obliterata, dunque, tal ratio, “derationata” la preclusione, della “prescrizione” più favorevole, dei due restanti, essa dovrebbe essere denunciata per irragionevolezza ex art. 3 cost. davanti il Giudice della legittimità costituzionale delle “leggi”; de imbecillitate loquentis 3.3.1 tanto più perché tracimante, l’irragionevolezza, dalla “circostanza” che: 4. a tal “prescrizione”, più favorevole, sarebbero (per osservazione oltre che processuale “sostanziale”) preclusi i reati dei “processi pendenti” (fino alla sentenza della Corte Costituzionale cit., dall’”apertura” del primo giudizio, detto peraltro “dibattimento”, con l’effetto, sorprendente, che, precluso il giudizio “dibattimentale”, non lo sarebbe quello abbreviato, il quale, oltretutto, non conosce la fase di “apertura” predetta!) fino al terzo giudizio, non quelli dei loro stati antecedenti, né quelli di eventuali processi non ancora pendenti, con disparità particolare che le ragioni della legge sostanziale in art. 2.4 c.p. tollerano assai meno di quanto facciano le ragioni di questa legge processuale; e sopratutto: 4.1 alla “prescrizione” meno favorevole, sarebbero preclusi i (primi) reati dei (primi) “processi”, e i (secondi) reati dei (secondi) “processi”, sub 4 (art. 10.2 L. cit.), col benestare di quella legge sostanziale, non lo sarebbero quelli di eventuali processi non ancora pendenti (argomentando a contrariis da quella disposizione), nella più fiera contrarietà della medesima legge (bersaglio recondito, in quanto principio costituzionale-materiale della “clemenza” postilluministica e liberale del diritto penale, della preilluministica “excirielli”), con disparità generale che le ragioni di tal legge non tollererebbero mai; 5. tracimazione, a “sommersione” della legge sostanziale in questione, che offre altra possibilità alla disapplicazione “per via giudiziaria” dell’art. 10.2, 3 L.: de temeritate legem ferentis 5.1 il quale contiene una disposizione processuale che pretende a soggiogare una disposizione sostanziale, non solo “materialmente costituzionale”, non solo incontenibile per tutto il codice (contenibile solo da leggi speciali espressamente deroganti, per art. 16 c.p., laddove “excirielli” è legge del codice, del quale ha violato le mura, degli illustri architetti Manzini, Rocco…., inavvertita della sua inferiorità culturale), non solo normante la successione di leggi penali nel tempo ma dettante incessantemente la trascrizione giudiziaria della sua volontà con procedura, a radice sostanziale, priore a, poziore di, ogni altra a radice processuale, impari formalmente (non è inavvertita la striatura sostanzialistica, tuttavia benefica, e meritevole di teoria, della tesi), in “valore” e in “forza”, “fonte” minore, soccombente; si è in attesa della decisione della Corte
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