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...dal "test di verginità" dell'accusato, al "test di sessualità" sull'accusato...
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Inviato da Pietro Diaz   
mercoledì 09 giugno 2010
Padre controlla verginità figlia?
E' stupro. No punizioni invasive per i costumi disinvolti delle ragazzine.
07 maggio, 22:38

ROMA - Commette violenza sessuale il padre che vuole punire i 'costumi disinvolti' della figlia controllando, con le sue stesse mani se la ragazzina è ancora vergine. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato con rinvio la condanna a otto mesi di reclusione la condanna per il reato 'semplice' di violenza privata, un padre che aveva inserito due dita nella vagina della figlia per verificare se avesse già avuto rapporti sessuali e per punirla, in questo modo, dei suoi comportamenti, col fidanzatino, giudicati troppo disinvolti dal genitore. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della Procura della Corte d'Appello di Torino che insisteva per l'incriminazione del padre per l'imputazione di violenza sessuale anziché per quella di 'violenza semplice', ha sottolineato che i giudici di merito hanno sbagliato ad escludere la valenza sessuale del 'test di verginita'' dando rilievo "al contesto in cui l'atto sessuale é stato compiuto, dal quale si desumerebbe che fosse diretto ad umiliare la figlia nella sua leggerezza dei costumi". Anche se così fosse - prosegue la Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza 17542 - "ciò non escluderebbe la valenza prevaricatoria del gesto sessuale potendo l'intervento punitivo essere conseguito con modalità meno invasive della libertà di determinazione del soggetto passivo". Ad avviso dei supremi giudici "con motivazione del tutto illogica si è ritenuto - da parte dei giudici della Corte di Appello - che nulla di libidinoso ebbe a stimolare l'imputato".

Adesso la Corte d'Appello dovrà rivalutare il comportamento di Enrico M.V. (55 anni), il padre che una sera, quando la figlia (della quale non è specificata l'età), ritornò a casa un po' più tardi del solito, continuando a stare al telefono col suo ragazzo, fu preso dalla rabbia "che la figlia fosse sessualmente disinvolta e per verificare la perdita della sua verginità, dopo averla denudata, aveva fugacemente introdotto le dita della mano nella vagina" della ragazza. Poi l'aveva sculacciata e si era ritirato in camera sua. Il fratello aveva sentito la sorella dire "ti denuncio". Poi la ragazza si era data alla fuga e aveva contattato un maresciallo dei carabinieri e parlato con le amiche. In primo grado Enrico M.V. era stato completamente assolto. La condanna per violenza privata è del 17 giugno 2009. Il ricorso della Procura della Corte d'Appello era mirato contro la riqualificazione del reato che da violenza sessuale era stato 'declassato' a violenza privata. Ad avviso della Corte d'Appello il 'test' sperimentato dal padre era "una condotta priva di connotazione sessuale". Secondo la Procura, invece, "nulla escludeva che il padre, sebbene fortemente contrariato dalla presunta disdicevole condotta della figlia, avesse agito per impulso sessuale che andava ravvisato anche in presenza dell'altra finalità di voler umiliare la figlia". Questa tesi è stata condivisa dalla Cassazione.

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Su una appropriazione indebita della legge della interpretazione giuridica
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Inviato da Pietro Diaz   
venerdì 28 maggio 2010
Appropriazione indebita esclusa per l'avvocato che intasca i soldi recuperati per conto del cliente suo debitore. Sezione seconda, sentenza n. 18030/10; depositata il 12 maggio.
Il cliente non paga e l’avvocato trattiene per sé i soldi che ha recuperato per conto dell’assistito in base al mandato ottenuto: va esclusa l’appropriazione indebita se risulta certo, liquido ed esigibile il credito che il professionista vanta nei confronti del mandante. Lo precisa la sentenza 18030/10, emessa dalla seconda sezione penale della Cassazione.
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Giudice parte controesaminatrice ed esaminatrice? nota a sentenza ed a sua nota....
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Inviato da Pietro Diaz   
venerdì 14 maggio 2010
“Nota a sentenza Cass. Pen. Sez. III^ n. 9157/2010
Il tema delle domande suggestive è stato ancora una volta ripreso dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza (1) che ha ribadito il principio che il giudice (o un suo ausiliario) può porre al teste domande che suggeriscono la risposta non ostandovi alcun divieto legislativo.
L’affermazione di tale principio, secondo i giudici di legittimità, risiede nelle norme procedurali che disciplinano il contesto dell’esame incrociato.
Il divieto delle domande suggestive, sostiene la Suprema Corte, è circoscritto solo alle parti che hanno chiesto l’esame e a quelle che hanno un interesse comune ma non a quelle del giudice e del suo eventuale ausiliario.
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